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Detrazione iva, i nuovi termini.

  • di Luigi Mondardini

    l’Agenzia illustra il comportamento da tenere .

    Il comportamento da tenere in merito all’annotazione / detrazione delle fatture 2017, a seconda che le stesse siano pervenute all’acquirente / committente nello stesso anno o nel 2018.
     
    Si consideri il caso di acquisto 2017 con  ricevimento fattura 2017.
     
    - un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 18.12.2017, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre. L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre. 
    - In questo caso  infatti, nel mese di dicembre  sono stati consegnati i beni ed  è stata ricevuta ed annotata la fattura.
    - In mancanza dell’annotazione nel 2017, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017.
     
     
    Si consideri ora il caso di un acquisto 2017 , ma con  ricevimento fattura 2018.
     
    - Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2017. La fattura (emessa nel 2017) è ricevuta il 21.1.2018. 
    - La detrazione dell’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio). 
    - In mancanza dell’annotazione nel 2018, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.
     
    Si ricorda che la detrazione va esercitata tenendo conto delle condizioni esistenti nell’anno in cui l’IVA è divenuta esigibile. 
     
    Così, ad esempio, per un servizio acquistato nel 2017 (pro rata di detraibilità 70%), la cui imposta viene detratta nel 2018 (anno di ricevimento della fattura), la detrazione va operata in base alla percentuale di pro rata del 70%.
     

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