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Detrazione IVA: dal 24 ottobre si cambia

  • di Luigi Mondardini

    Novità nel Decreto “Collegato alla Finanziaria 2019” .

    Il  Decreto è intervenuto a modificare  l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA a credito consentendo all’acquirente / committente di scomputare l’imposta nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, a condizione che la fattura sia “ricevuta” entro il termine della liquidazione periodica.

    La nuova disposizione è entrata in vigore il 24.10.2018 e pertanto è operativa già con riferimento alla liquidazione IVA del mese di ottobre 2018, in scadenza il prossimo 16.11.2018.

    Come è noto il  momento di insorgenza del diritto alla detrazione dell’IVA a credito è individuato nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ( art. 6, comma 5, DPR n. 633/72) ossia  alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA.

    Il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

    In base al comma 1 dell’art. 25, DPR n. 633/72 il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti.

    In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:

    • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
    • comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

    Ai sensi della Circolare 17.1.2018, n. 1/E, l’esercizio del diritto alla detrazione  è subordinato alla sussistenza di due  requisiti:

    1. presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
    2. presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.

    Di conseguenza, il termine per esercitare il diritto alla detrazione è individuato nel momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano tutti e due  i suddetti  requisiti.

    Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell’IVA a credito. Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

    L’art. 14, DL n. 119/2018, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, interviene ad aggiungere un nuovo periodo all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98,  in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

    Come disposto dall’art. 27, DL n. 119/2018 le nuove disposizioni, tra cui quella contenuta nel citato art. 14, sono applicabili dal 24.10.2018.

    Di conseguenza la stessa è operativa già con riferimento alla liquidazione IVA del mese di ottobre 2018, in scadenza il prossimo 16.11.2018.

    Vediamo alcuni casi esplicativi:

    • Acquisto ottobre 2018  con ricevimento della  fattura ad ottobre 2018.

    Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 23.10.2018, con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di ottobre.

    L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di ottobre.

    In tal caso, infatti, nel mese di ottobre sono stati consegnati i beni;  è stata ricevuta ed annotata la fattura.

    In mancanza dell’annotazione nel mese di ottobre, la fattura può essere annotata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

    • Acquisto ottobre 2018 con ricevimento fattura entro il 15 novembre 2018.

    Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 29.10.2018, con consegna degli stessi nel mese di ottobre e ricevimento della relativa fattura il 6.11.2018.

    L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti entro il 15 novembre, confluisce nella liquidazione IVA di ottobre.

    In tal caso, infatti, entro il 15 novembre è stata ricevuta ed annotata la fattura relativa ad un’operazione effettuata ad ottobre.

    In mancanza dell’annotazione entro il 15 novembre 2018, la fattura può essere annotata dal 16 novembre, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

    La procedura suindicata peraltro  rimane preclusa con riferimento ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo.

    In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.

    • Acquisto dicembre 2018 con ricevimento fattura gennaio 2019.

    Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 30.12.2018, con consegna degli stessi nel mese di dicembre e ricevimento della relativa fattura il 5.1.2019.

    L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti nel mese di gennaio, confluisce nella liquidazione IVA di gennaio.

    In tal caso, infatti, non trova applicazione la nuova disposizione per le fatture ricevute ed annotate entro il 15 gennaio relative ad operazioni effettuate a dicembre.

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