I chiarimenti con la Circolare 1/E dell’Agenzia delle entrate.
Dopo le modifiche intervenute sull’art. 19 del D.P.R n. 633/1972 ad opera del D.L. n. 50/2017, viene assunta l’interpretazione condivisa dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 29 aprile 2004, causa C – 152/02.
Più precisamente “il diritto alla [detrazione] deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d’imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato”.
Il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale si sono verificate le due condizioni necessarie: l’esigibilità del tributo e il possesso materiale del documento.
Quindi:
- se la merce è stata consegnata nel mese di dicembre del 2017 e la fattura viene ricevuta entro la fine dell’anno, la detrazione deve essere esercitata entro il termine del 30 aprile del 2018, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d’imposta 2017.
- Viceversa se il documento è stato ricevuto nel 2018, la detrazione può essere esercitata con decorrenza dal 2018.
Conseguentemente non vi è la necessità di far confluire l’Iva a credito nella dichiarazione relativa all’anno in cui la merce è stata consegnata, cioè l’anno 2017, ma il termine ultimo per esercitare la detrazione è il 30 aprile del 2019, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta durante il quale le due condizioni, esigibilità e materiale possesso della fattura di acquisto sono contestualmente verificate.
Nel caso in cui la fattura venga registrata in un periodo d’imposta diverso rispetto a quello in cui il contribuente intende fare valere il diritto alla detrazione del tributo, sarà necessario istituire un registro sezionale.
Ciò accade quando la fattura è registrata in un periodo d’imposta diverso rispetto a quello in cui il contribuente intende fare valere il diritto alla detrazione del tributo.
L’Agenzia delle entrate ha interesse ed effettuare la distinzione tra le fatture ricevute e registrate nell’anno, il cui tributo è esigibile nello stesso periodo e le fatture ricevute nell’anno precedente e registrate entro il 30 aprile dell’anno successivo. In questo caso l’Iva è detraibile solo a condizione di far confluire il tributo nella dichiarazione Iva dell’anno precedente.