Lo ha stabilito il Consiglio dell'Unione Europea.
L'Italia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, a limitare il diritto di detrarre l'IVA che grava sulle spese relative a taluni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, artistica o professionale al 40 %.
Nel 2018 quindi restano in vigore le attuali regole.
Pertanto l'Iva sull'acquisto dei veicoli stradali a motore è detraibile al 40%, salvo alcune eccezioni, ed essendo una percentuale forfetaria, non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore del bene al fine di godere di una percentuale superiore.
Si tratta delle seguenti categorie di veicoli:
autovetture destinate al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8; autoveicoli per trasporto di cose e persone la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8; autocarri; motocicli con cilindrata non superiore a 350 cc.; ciclomotori (cilindrata fino a 50 cc.)
La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonchè per gli agenti e rappresentanti di commercio.