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Detrazione interessi sul mutuo ipotecario

  • di Luigi Mondardini

    Si tratta dei finanziamenti per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale

    In sede di  dichiarazione dei redditi ( Modello Unico , modello 730)   è possibile usufruire di una detrazione ai fini Irpef del 19% sull’importo pagato a titolo di interessi passivi e per i relativi oneri accessori. 

    La detrazione viene riconosciuta , purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    -        che la stipula del contratto sia effettuata  nei dodici mesi antecedenti o successivi all’acquisto; escluso il  caso in cui l’originario contratto sia estinto e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati;

     

    -        che venga erogato da un soggetto residente in Italia (o da un non residente con stabile organizzazione in Italia) o in uno Stato membro della Comunità europea.

     

    -        che, entro 12 mesi dall’acquisto, l’immobile venga  destinato dall’acquirente ad abitazione principale, intesa come dimora abituale dello stesso o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Il mancato utilizzo dell’immobile come abitazione principale causa, quindi, la decadenza dai benefici ( fatto salvo il caso di ricovero permanente in un istituto di ricovero o sanitario a condizione che l’immobile non venga locato).

    Occorre in ogni caso verificare la proporzionalità del mutuo al costo dell’abitazione; se viene contratto un mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare della somma del valore dell’immobile che è stato indicato nel rogito, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori.

    Per costo di acquisto dell’immobile si intende  quello risultante dal rogito notarile maggiorato degli oneri accessori diretti quali onorario del notaio ,  imposte di registro, ipotecarie e catastali e spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare).

    Potranno essere altresì considerati anche gli oneri indiretti sostenuti  relativi al contratto di mutuo  quali:

    -        onorario del notaio

    -        commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria

    -        spese di istruttoria e perizia tecnica

    -        oneri fiscali

    -        provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti

    -        penalità per anticipata estinzione del mutuo

    -        maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in valuta estera.

    Sono escluse le spese per l’assicurazione dell’immobile richiesta dalla banca per stipulare il contratto di mutuo.

    Il limite di detrazione è di Euro  4.000,00 il limite massimo degli interessi passivi, a cui quindi corrisponde un risparmio di imposta  pari a € 760 (19% di € 4.000).

    Detto limite riguarda l’importo complessivo e quindi:  interessi passivi,  oneri accessori relativi al contratto di mutuo per il capitale preso a prestito e  quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

    In caso di con titolarità del mutuo, i singoli  possono detrarre gli interessi solo per la loro quota.  Nel caso dell’acquisto di abitazione principale cointestata ai coniugi , solo se uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.

     

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