Il DLgs. 15.1.2016 n. 8, rec “disposizioni in materia di depenalizzazione”.
A norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrano in vigore importanti conseguenze in relazione :
- all’inadeguata verifica della clientela (art. 55 co. 1 del DLgs. 231/2007);
- all’omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati (art. 55 co. 4 del DLgs. 231/2007).
Ed infatti, per questi reati era comminata una multa (quale pena propria dell’ordinamento penale) da 2.600 a 13.000 euro. A decorrere dal 6.2.2016, la multa è sostituita da una sanzione di carattere amministrativo che può, però, andare da 5.000 a 30.000 euro.
Il procedimento di accertamento per le fattispecie di reato depenalizzate seguirà l’ordinario procedimento previsto dalla L. 689/81.
Si prevede, tra l’altro, che la violazione debba essere contestata immediatamente.
Qualora non sia possibile eseguire una contestazione immediata, la contestazione della violazione deve essere notificata agli obbligati entro 90 giorni dall’accertamento, se residenti nel territorio italiano, o entro 360 giorni, se residenti all’estero.
Ove non vengano rispettati questi termini, il giudice può dichiarare estinta l’obbligazione e l’autorità preposta che ha accertato la violazione dovrà inviare il relativo verbale al MEF.
All’autore della violazione è riservato un diritto di difesa, da esercitare entro 30 giorni dalla contestazione se residente in Italia (60 se all’estero): potrà quindi presentare memorie difensive nonché chiedere di essere sentito personalmente.
Le nuove sanzioni, se applicate diffusamente, potrebbero determinare un effetto dissuasivo molto più forte che in passato, per effetto del fatto che, oltre ad essere di importo elevato, non risultano coperte dalle attuali assicurazioni professionali.