Lo prevede l’ art. 11, D.L. 24 aprile 2017 n. 50.
Si tratta di definire in maniera agevolata le controversie in ogni stato e grado di giudizio rientranti nella giurisdizione tributaria.
Condizioni richieste:
- che si tratti di lite non definitiva e abbia come controparte l'Agenzia delle Entrate.
- che si tratti di controversie per le quali la costituzione in giudizio sia avvenuta entro il 31.12.2016.
Il beneficio consiste nello stralcio delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.
Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
I processi in corso non saranno sospesi, salvo la presentazione di un’apposita istanza da depositare presso la segreteria della commissione presso la quale pende il giudizio.
Nell’istanza dovrà essere manifestata l’intenzione di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tale ipotesi, il processo rimane sospeso fino al 10 ottobre 2017 e se entro tale data verrà depositata copia del versamento degli importi dovuti e dell’istanza il processo rimane sospeso fino al 31 dicembre 2018.