Introdotta dall’art. 11 del DL 50/2017.
Riguarda solo i processi tributari in cui la controparte è l’Agenzia delle Entrate ove la costituzione in giudizio del contribuente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016.
Sono definibili le liti “per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.
I termini per l’impugnazione della sentenza (appello principale o incidentale, ricorso per Cassazione, revocazione ordinaria) e di riassunzione (giudizio di rinvio, processo sospeso/interrotto, declinatoria di competenza), sono sospesi, se scadono tra il 24 aprile 2017 (entrata in vigore del DL 50/2017) e il 30 settembre 2017, per un periodo di sei mesi.
Il beneficio consiste :
- stralcio integrale delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora;
- per le cause relative a sanzioni non collegate al tributo e/o a interessi di mora, il contribuente deve pagare solo il 40% della sanzione o degli interessi.
- La definizione si perfeziona con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata, e non con la presentazione della domanda.
Per l’istanza di definizione c’è tempo sino al 30 settembre 2017 e occorre attendere l’approvazione del modello a opera delle Entrate.
Se viene presentata la richiesta, il processo è sospeso sino al 10 ottobre 2017; poi, se, entro questa data, il contribuente deposita la domanda di definizione (il cui termine scade il 30 settembre 2017) e la certificazione del versamento degli importi o della prima rata (il cui termine scade anch’esso il 30 settembre 2017), il processo resta ulteriormente sospeso sino al 31 dicembre 2018.
Ciò in quanto il diniego di condono potrà essere notificato entro un termine successivo a quello per il versamento (31 luglio 2018).
Il processo, se la definizione va a buon fine, è dichiarato estinto, e le spese sono automaticamente compensate .