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Deduzione delle perdite su crediti, ecco la nuova disciplina

  • di Luigi Mondardini

    La legge di conversione del D.L. 83/2012, approvato in via definitiva dal Senato il 3 Agosto 2012, ridetermina i parametri quantitativi, e amplia i parametri qualitativi, relativi alla deduzione fiscale delle perdite su crediti. Le disposizioni si applicano dal 2012, ovvero, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta in corso al 12 agosto 2012

    L’Agenzia delle entrate ha diramato inoltre  la circolare n. 26/E con la quale illustra le quattro ipotesi in cui possono considerarsi realizzati gli elementi certi e precisi che sono necessari per dedurre le perdite sui crediti. Le ipotesi descritte riguardano i crediti di modesta entità, i crediti prescritti, i casi in cui il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, i crediti cancellati dal bilancio di un soggetto Ias in dipendenza di eventi estintivi.

    Il nuovo comma 5 dell’articolo 101 del Tuir (Testo unico imposte sui redditi)  individua alcuni casi nei quali è possibile dedurre le perdite senza necessità di dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi. Si tratta delle perdite relative a crediti di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento; il cui diritto alla riscossione è prescritto secondo le disposizioni civilistiche (10 anni); per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti; che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto Ias in dipendenza di eventi estintivi.

    Perdite su crediti di modesta entità – Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, nell’ipotesi di rilevazione in bilancio di una perdita relativa a crediti di modesta entità che risultano scaduti da almeno sei mesi. Dopo questo termine, la perdita può essere fiscalmente dedotta.

    Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione e a 2.500 euro per le altre imprese. L’importo limite viene verificato sul singolo credito, eccetto nel caso di rapporti giuridici unitari tra le controparti. Possono essere dedotte le perdite sui crediti per i quali il periodo di sei mesi è decorso prima del 2012 e la perdita è imputata nell’esercizio 2012 o nei successivi.

    Perdite in caso di accordi di ristrutturazione – Anche in caso di accordi di ristrutturazione, come già previsto dalla norma per le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa), è ammessa la deducibilità della perdita su crediti. La circolare, in particolare, chiarisce che, una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.

    Infine, sono state introdotte altre due disposizioni secondo cui gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione delle perdite su crediti (di qualsiasi importo) sussistono, rispettiva­mente:

    - quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto secondo le disposizioni civilistiche (solitamente decorsi 10 anni) indipendentemente dall’entita’ del credito;

    - quando il credito è stato cancellato dal bilancio IAS in dipendenza di eventi estintivi (es. la cessione pro-soluto, la transazione, la conversione del credito in partecipazione, la rinuncia

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