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Deduzione delle perdite su crediti di modesta entità

  • di Luigi Mondardini

    L’art. 101 del TUIR ( modificato con Lgs 147/2015) specifica le regole .

    Sono  norme precise  per stabilire quando la perdita può  considerarsi certa e quindi deducibile.

    In generale le perdite su crediti, la cui inesigibilità si è già manifestata, sono deducibili se la perdita  risulta da elementi certi e precisi , come ad  esempio un decreto ingiuntivo negativo,  al ricorrere dei quali il creditore è liberato dall’onere di provare la certezza e l’entità della perdita, sempre per la parte che eccede il fondo di accantonamento fiscale 0,50% .

    Per la verifica dell’esistenza di elementi certi e precisi, come elementi probatori possiamo avere ad esempio:

    -      un decreto che accerta  lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore; la persistente assenza del debitore ai sensi dell’art. 49 c.p.c. ;

    -      i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore come un  verbale di pignoramento negativo, sempre che l’infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva;

    -      la dimostrazione, sulla base di idonea documentazione e a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, che il debitore si trova nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive (lettera di un legale).

    La  perdita è in ogni caso deducibile in modo "automatico" quando:  

    a)  i crediti sono vantati verso debitori sottoposti ad una procedura concorsuale o assimilata;

    b) i crediti sono di modesta entità e sono scaduti da più di 6 mesi;

    c) i crediti sono prescritti ;

    d) i crediti sono cancellati dal bilancio in ossequio ai principi contabili.

    In particolare, il  credito si considera  di modesta entità e può essere portato in deduzione, se  ha un valore nominale   inferiore a 2.500 Iva compresa per tutte le imprese;  inferiore a 5.000 euro Iva compresa per le imprese con ricavi superiori a 100 milioni di euro,  ed è scaduto da oltre 6 mesi .

    Occorre considerare le posizioni per singolo credito e non per cliente, rispetto al quale è possibile dedurre più perdite su differenti crediti (fatture), purché riferibili a rapporti giuridici (vendite o prestazioni di servizi) distinti.

     

     

     

     

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