L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito .
Si tratta della agevolazione volta ad incentivare l’acquisto di immobili i abitativi destinati alla locazione.
Come noto, l’articolo 21 del D.L. n. 133/2014, cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito nella Legge n. 164/2014, ha introdotto l’agevolazione sopra indicata e le ha dato attuazione attraverso l’approvazione del Decreto 8 settembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il decreto ha definito le procedure di verifica ai fini della deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.
La recente Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 ha fornito precisazioni circa alcuni quesiti interpretativi precisando:
- che i soggetti cui spetta l’agevolazione sono le persone fisiche, non esercenti attività commerciale;
- la definizione di immobile “invenduto”, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto attuativo;
- che il limite di spesa di 300.000 euro si riferisce al limite massimo deducibile per immobile e per contribuente in tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione. In altri termini, indipendentemente dal numero degli immobili, ogni contribuente non potrà portarsi in deduzione complessivamente più di 300.000 euro da suddividersi tra gli aventi diritto in base alla quota di possesso.
Inoltre viene precisato che:
- “il requisito della durata minima del contratto di locazione pari ad anni otto, possa considerarsi rispettato non solo nell’ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni complessivi”.
Il diritto alla deduzione inoltre non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima di otto anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.
L’ Agenzia delle Entrate precisa poi che:
le abitazioni non devono essere obbligatoriamente costruite “da imprese di costruzione e da cooperative edilizie”. In particolare “rispetto all’originaria · formulazione del suddetto art.21, nella quale venivano individuati quali soggetti cedenti le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le cooperative edilizie o le imprese esecutrici degli interventi di recupero incisivo, l’attuale norma non pone alcun vincolo alla qualifica del soggetto cedente”.
Infine “la destinazione alla locazione per otto anni è rispettata” quando il contratto prevede tale durata in base all’accordo fissato tra le parti, ovvero se la legge prevede una proroga di diritto almeno fino a otto anni.
Stante quanto previsto dalla circolare n. 27/E sono validi i contratti a canone “libero” stipulati per 4 anni, ma prorogabili ex lege per altri ulteriori 4 anni; i contratti a canone concordato aventi durata pari a “sei più due” anni che consente “alla prima scadenza” di prorogare il contratto “di diritto” fino al raggiungimento dell’ottavo anno.