Possibile dedurre l'IMU pagate per gli immobili strumentali nell'anno d'imposta 2015.
A partire da UNICO 2014 l'IMU relativa agli immobili strumentali è divenuta parzialmente deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale nelle seguenti misure:
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per il 2013, una quota pari al 30% dell'IMU pagata
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per i periodi d'imposta successivi quota pari al 20%
La deduzione dell'IMU pagata sugli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione.
Per poter portare in deduzione l'IMU dal reddito d'impresa o professionale è necessario che essa sia relativa ai fabbricati strumentali.
Assume, quindi, rilevanza il requisito della "strumentalità" del bene immobile. Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali:
· gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l'utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall'imprenditore possessore dell'immobile (e non da terzi);
· gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.
Si precisa che per le imprese individuali, la strumentalità dell'immobile richiede la preliminare iscrizione del bene in contabilità.
Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell'immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene.
La deducibilità dell'IMU non è ammessa per gli immobili destinati alla vendita , "beni merce", per i quali, comunque, l'IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013 e per gli "immobili patrimonio", a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.
Ai fini della deducibilità in UNICO 2016 nel rigo RE19:
- va indicato il 20% dell'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2015).
- rileva l'anno di pagamento dell'imposta (deduzione in UNICO 2016 dell'IMU pagata nel 2015, anche se non di competenza 2015), ma non è comunque possibile portare in deduzione l'IMU relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l'IMU.