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Deducibilità IMU al 20% per gli immobili strumentali

  • di Luigi Mondardini

    Possibile dedurre l'IMU pagate per gli immobili strumentali nell'anno d'imposta 2015.

    A partire da UNICO 2014 l'IMU relativa agli immobili strumentali è divenuta parzialmente deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale nelle seguenti misure:

    • per il  2013,  una quota pari al 30% dell'IMU pagata
    • per i periodi d'imposta successivi  quota pari al 20%

    La deduzione dell'IMU pagata sugli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione.

    Per poter portare in deduzione l'IMU dal reddito d'impresa o professionale è necessario che essa sia relativa ai fabbricati strumentali.

    Assume, quindi, rilevanza il requisito della "strumentalità" del bene immobile. Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali:

    ·        gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l'utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall'imprenditore possessore dell'immobile (e non da terzi);

    ·        gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.

    Si precisa che per le imprese individuali, la strumentalità dell'immobile richiede la preliminare  iscrizione del bene in contabilità.

    Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell'immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene.

    La deducibilità dell'IMU non è ammessa  per gli immobili destinati alla vendita ,  "beni merce", per i quali, comunque, l'IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013 e per gli "immobili patrimonio", a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

    Ai fini della deducibilità in UNICO 2016 nel rigo RE19:

    -        va indicato il 20% dell'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2015).

    -        rileva l'anno di pagamento dell'imposta (deduzione in UNICO 2016 dell'IMU pagata nel 2015, anche se non di competenza 2015), ma non è comunque possibile portare in deduzione l'IMU relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l'IMU.

     

     

     

     

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