L’ impatto della eliminazione dell’area straordinaria.
Con la soppressione dell’area straordinaria del conto economico si incrementa la base su cui determinare la deducibilità delle spese di rappresentanza .
Infatti i componenti straordinari positivi di reddito sono collocati in gran parte nella voce A.5 del conto economico.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento purchè in presenza dei requisiti di inerenza e congruità.
Sono spese di rappresentanza quelle effettivamente documentate e sostenute per l’erogazione di beni e servizi a titolo gratuito, aventi finalità promozionali o di pubbliche relazioni, con criteri di ragionevolezza , in funzione dell’obiettivo di generare, sia pure in via potenziale, benefici economici per l’impresa o che comunque siano coerenti con le pratiche commerciali di settore.
Rientrano, ad esempio, fra tali tipologie :
• le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano svolte iniziative promozionali per favorire la vendita dei beni o dei servizi dell’impresa;
• le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività religiose o nazionali, oppure per l’inaugurazione di nuove sedi, filiali, uffici o stabilimenti dell’impresa; o ancora in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi dell’impresa;
• ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o erogati gratuitamente.
La congruità delle spese viene determinata sulla base dei ricavi ed altri proventi prodotti dall’impresa nel corso del periodo d’imposta, avendo riguardo a quanto allocato nelle voci A.1 e A.5 del conto economico.
La deduzione avviene nella misura che deriva dall’applicazione delle seguenti percentuali (modificate a decorrere dal 2016):
• 1,5% per ricavi fino ad euro 10.000.000;
• 0,6% per ricavi oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000;
• 0,4% per ricavi oltre euro 50.000.000.
A seguito dell’eliminazione dell’aera straordinaria del conto economico, il calcolo del plafond di spese di rappresentanza deducibili deve tener conto di tutti i componenti che in passato andavano collocati nell’area straordinaria del conto economico, e che a partire dal 2016 sono inclusi nella voce A.5 del conto economico stesso. Inoltre non si deve tener conto di eventuali plusvalenze derivanti dal trasferimento d’azienda che, pur collocate nella voce A.5, devono essere “scalate” dalla base di calcolo per la deduzione delle spese in questione.