>

Deducibilità delle perdite su crediti

  • di Luigi Mondardini

    Diversi gli interventi normativi negli ultimi anni.

    Le disposizioni contenute negli articoli 101, comma 5, e 106 del DPR 917/86  si fondano sulla esigenza di introdurre maggiori condizioni di certezza nella determinazione del reddito imponibile, in un ambito caratterizzato da forti elementi di discrezionalità.
     
    In particolare: 
     
    - l’articolo 101, comma 5, del DPR 917/86 indica i requisiti in presenza dei quali  sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di essi, divenuta definitiva; 
     
    - l’articolo 106, del DPR 917/86, stabilisce una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, anche se  probabile, si presenta ancora come solamente potenziale.
     
    Ai fini della deducibilità della perdita su crediti, il  comma 5, dell’articolo 101 del DPR 917/86 prevede ipotesi in presenza delle quali sono verificate le condizioni di deducibilità ; in particolare: 
     
    - in presenza di crediti di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento; 
    - crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto; 
    - crediti per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti; 
    - crediti che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di eventi estintivi.
     
    Il comma 5, dell’articolo 101  del DPR 917/86 dispone, tra l’altro, che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (…). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (…) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.”
     
     
    La modesta entità va individuata considerando il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale. 
     
     
    Infine l’ art. 101, comma 5-bis, DPR 917/86, superando i precedenti orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, dispone che per i crediti di modesta entità, i debitori assoggettati a procedure concorsuali e i debitori che hanno concluso accordi di ristrutturazione del debito, ovvero un piano attestato di risanamento, la deduzione è ammessa nel periodo d'imposta di imputazione in bilancio, anche se questo avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi, ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale. 
     
    Questo a condizione che l'imputazione non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, applicando in maniera corretta i principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio, perché in tal caso la perdita non è ammessa in deduzione ai fini fiscali.
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link