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Deducibilità crediti prescritti

  • di Luigi Mondardini

    Con la circolare n. 26/E dell’1 agosto 2013 dell’Agenzia delle Entrate sono stati illustrati i nuovi criteri di deduzione delle perdite su crediti introdotti con il decreto legge n. 83/2012.

    E’ prevista la possibilità di dedurre  le perdite in via automatica, senza necessità di alcuna ulteriore dimostrazione, in presenza di alcune condizioni:

    • è di modesta entità ed è scaduto da almeno sei mesi (limite dei 5.000 Ero)
    • è prescritto
    • rientra in un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare
    • è cancellato nel bilancio Ias/Ifrs per un evento estintivo.

     

    Crediti prescritti

    Tra le nuove ipotesi di deduzione automatica della perdita, la norma ha introdotto quella riguardante i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto.
    La normativa civilistica  (art. 2934 c.c.) prevede  l’estinzione di ogni diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge che di  solito  è fissato in 10 anni, salvo i casi per cui sono  previste delle prescrizioni più brevi (per esempio 5 anni) .

    Tenuto conto che con la prescrizione il diritto alla riscossione del credito si estingue, anche la perdita relativa alla mancata riscossione diventa definitiva; ciò significa che il creditore non ha più alcun diritto sul credito e la perdita subita può essere dedotta dal suo reddito d’impresa.

    La circolare n. 26/E fornisce chiarimenti a tale proposito precisando  che la deduzione della perdita automatica  opera, ove i crediti siano prescritti, a prescindere dall’importo del credito.   Così ad esempio un’impresa che  nel 2013 avesse  imputato  a conto economico una perdita relativa a un credito di importo pari a 20.000 euro che si è prescritto nel medesimo anno, potrebbe dedurre la perdita automaticamente nel 2013, indipendentemente dal fatto che il credito superi la soglia prevista per i crediti di modesta entità.

    La nuova norma si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012 e, quindi, per un’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dai crediti prescritti dal 2012.

    Per i crediti prescritti prima del 2012, la perdita è, comunque, deducibile nel periodo in cui è intervenuta la prescrizione, considerato che in tale periodo la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso.

     

       

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