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Decreto “sblocca Italia” con misure per gli immobili

  • di Luigi Mondardini

    Il decreto è entrato in vigore da sabato 13 settembre.

    Tra i più importanti interventi previsti dal provvedimento ci sono, in particolare l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la registrazione dell'atto con cui si decide la riduzione del canone di locazione; agevolazioni Irpef per chi acquista o costruisce un'abitazione da dare poi in locazione; novità per i contratti di godimento di immobili con diritto di acquistarli successivamente entro un termine determinato (c.d. contratti "rent to buy"); la disciplina dei cosiddetti "condhotel"; la modifica al contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.
     
    Una delle novità più intertessanti è quella che prevede  l'incentivo per gli investimenti in abitazioni da dare in locazione. 
     
    In particolare, alle persone fisiche non esercenti attività commerciale che, negli anni 2014-2017, acquistano immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi, per poi darli in locazione, è riconosciuta una deduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita.
     
    E' comunque previsto un limite massimo di spesa di 300.000 euro (per una deduzione massima, quindi, di 60.000 euro). La deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari importo (quindi, al massimo 7.500 euro all’anno).
     
    La deduzione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia destinata, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni consecutivi. 
    Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.
    Inoltre, l'unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
     
    Altra misura riguarda la registrazione dell'atto con cui le parti (proprietario e inquilino) si accordano per la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere, che diventa esente dalle imposte di registro e di bollo.
     
    Il decreto regola nel nostro ordinamento i cosiddetti contratti "rent to buy", ovvero i contratti, diversi dai leasing, con cui il conduttore ottiene l'immediata concessione in godimento di un immobile con diritto poi di acquistarlo entro un termine determinato scomputando dal corrispettivo di vendita i canoni di locazione già versati. Viene stabilito che tali contratti devono essere trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis codice civile ("Trascrizione dei contratti preliminari").
     

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