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Decreto “Cura Italia”: misure a sostegno

  • di Luigi Mondardini

    Si segnalano.

    - La previsione di un’indennità pari a € 600 a favore di lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e collaboratori sportivi.

    - Il riconoscimento di un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro.

    - Il riconoscimento di un credito d’imposta connesso al canone di locazione di negozi / botteghe.

    - La sospensione delle attività di controllo, liquidazione, ecc. Da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    - La revisione del c.d. “Bonus pubblicità” e “Bonus edicole”.

    - Il  differimento del termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 (da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

    E’ stato pubblicato il DL n. 18/2020 contenente  il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:

     

    a) indennità professionisti:

    -  lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020;

    -  soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;

    - iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS previa apposita domanda.

    L’INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.

     

    b) indennità artigiani – commercianti:

    È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

    L’indennità spetta, tra l’altro, agli artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS.

    La stessa non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all’ENASARCO.

    La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS previa apposita domanda. L’INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.

    Le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.

     

    Lavoratore dipendente.

    È previsto, a favore dei lavoratori dipendenti  il riconoscimento di un premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

    Tale premio spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000, non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; sarà “recuperato” dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

     

     

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