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Decreto crescita: Cedolare secca

  • di Luigi Mondardini

    Alcune novità favorevoli.

    Il D.L. 34/2019 (“Decreto crescita”)  convertito in legge, introduce  novità relativamente alle locazioni immobiliari.

    Per quanto riguarda la  “cedolare secca” viene disposta  l’abrogazione delle sanzioni previste in relazione all’obbligo della comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca.

    La proroga rappresenta il “prolungamento” del contratto, una volta che sia spirato il suo primo periodo temporale minimo obbligatorio, che può variare  in base alla tipologia di locazione stipulata. ( 4 anni nelle locazioni abitative a canone libero oppure 3 anni nelle locazioni abitative a canone concordato oppure ancora i primi 6 anni nelle locazione commerciali).

    Nel caso di proroga del contratto , sarà necessario comunicare all’Amministrazione finanziaria il “prolungamento” dello stesso relativamente al successivo periodo , anche se la prosecuzione spesso avviene  tacitamente e automaticamente tra le parti del contratto, ad esempio per mancata disdetta inviata dal locatore nei termini di legge.

    In base all’ articolo 17, comma 1, D.P.R. 131/1986  “(…) entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso (…)”.

    Per i soli  contratti in cedolare secca, il Decreto crescita ha abrogato la norma che prevedeva l’applicazione di una sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga all’Amministrazione finanziaria entro i 30 giorni dal verificarsi dell’evento (sanzione che era pari a euro 100 e che era ridotta a euro 50 se la comunicazione veniva presentata con ritardo non superiore a 30 giorni).

    Si ricorda che la mancata comunicazione della proroga della locazione in regime di cedolare secca non comporta la revoca del regime sostitutivo, ( del 21% o del 10%, ove applicabile), purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente.

    Inoltre viene anche soppressa  la sanzione relativa alla mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca.

    Infine la soppressione delle sanzioni in questione trova applicazione anche nei confronti della c.d. “cedolare secca commerciale”.

    In ultimo si evidenzia che la cancellazione del regime sanzionatorio dovrebbe  avere efficacia retroattiva, in conformità al principio del favor rei, e – dunque – non solo per le violazioni commesse a partire dal 30 giugno 2019.

     

     

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