Il decreto Crescita riscrive integralmente la norma.
E’ una sorta di mediazione fra la vecchia ACE e la precedente versione della mini-Ires.
Sarà operativa dal prossimo anno , col calcolo delle imposte sul reddito dell'esercizio 2019.
In particolare l’ aliquota Ires viene ridotta:
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al 22,5% per il 2019;
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al 21,5% per il 2020;
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al 21% per il 2021
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al 20,5% per il 2022 e gli anni a seguire.
L’aliquota Ires dal 2020 scenderà al 20,5%, ma non su tutto l'imponibile Ires ma solo su una quota e cioè gli utili reinvestiti a prescindere dalla loro destinazione specifica all'interno dell'organizzazione.
L'aliquota ridotta si applicherà :
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sull'importo degli utili accantonati a riserve, diverse da quelle non disponibili, ma nel limite dell'incremento del patrimonio netto al 31.12 dell'esercizio considerato , rispetto a quello al 31.12.2018 , che viene quindi preso come dato di riferimento fisso per gli anni 2019 e futuri.
Sono riserve non disponibili quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, ossia derivanti da processi di valutazione:
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riserve utili su cambi
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riserve valutazione partecipazioni col metodo del patrimonio netto
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riserve di rivalutazione straordinaria di beni
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riserve di fair value, ecc.;
L’incremento del patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto al 31.12. , senza considerare l'utile o la perdita dell'esercizio considerato , al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi precedenti e quello al 31.12.2018, senza considerare l'utile o la perdita dell'esercizio 2018.
Si consideri il presente esempio:
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Utile 2018 accantonato a riserva per 50.000 euro
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Incremento di patrimonio netto: PN 31.12.19 (130.000) – PN al 31.12.18 (80.000) = 50.000 (pertanto abbiamo un incremento capiente per i 50.000 accantonati).
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Base imponibile IRES 2019 = 110.000 di cui 50.000 tassati con aliquota 22,5% e 60.000 con aliquota 24%.
Se l'incremento di patrimonio netto non dovesse essere capiente, quindi nell'esempio si ipotizzi pari a 30.000 (al posto dei 50.000), l'aliquota agevolata del 22,5% si applicherebbe solo sui 30.000 e sulla differenza si va ad applicare l'aliquota ordinaria del 24%.
Le disposizioni della mini-Ires si applicano anche alle ditte individuali, SNC, SAS in ordinaria, soggetti a Irpef, andando quindi a ridurre dei punti percentuali suddetti lo scaglione Irpef di riferimento.
In caso di trasparenza fiscale l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta per la società partecipata è attribuito al socio in misura proporzionale alla sua quota e verrà tassato con lo scaglione Irpef di spettanza con la riduzione di punti percentuali corrispondente (per esempio per il 2019: - 1,5 punti percentuali).