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Dal 2019 la revisione IRES

  • di Luigi Mondardini

    Il decreto Crescita riscrive integralmente la norma.

    E’ una sorta di mediazione fra  la vecchia ACE e la precedente versione della mini-Ires.

    Sarà operativa dal prossimo anno , col calcolo delle imposte sul reddito dell'esercizio 2019.

    In particolare l’ aliquota Ires viene ridotta:

    • al 22,5% per il 2019;
    • al 21,5% per il  2020;
    • al 21%  per il 2021
    • al 20,5% per il 2022 e gli anni a seguire.

    L’aliquota Ires dal 2020 scenderà al 20,5%, ma non  su tutto l'imponibile Ires ma solo su una quota e cioè gli  utili reinvestiti a prescindere dalla loro destinazione specifica all'interno dell'organizzazione.

    L'aliquota ridotta si applicherà :

    • sull'importo degli utili accantonati a riserve, diverse da quelle non disponibili, ma nel limite dell'incremento del patrimonio netto al 31.12 dell'esercizio considerato , rispetto a quello al 31.12.2018 , che viene quindi preso come dato di riferimento fisso per gli anni 2019 e futuri.

    Sono   riserve non disponibili quelle  formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, ossia derivanti da processi di valutazione:

    • riserve utili su cambi
    • riserve valutazione partecipazioni col metodo del patrimonio netto
    • riserve di rivalutazione straordinaria di beni
    • riserve di fair value, ecc.;

    L’incremento del patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto al 31.12. , senza considerare l'utile o la perdita dell'esercizio considerato ,  al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi precedenti e quello al 31.12.2018, senza considerare l'utile o la perdita dell'esercizio 2018.

    Si consideri il presente esempio:

    • Utile 2018 accantonato a riserva per 50.000 euro
    • Incremento di patrimonio netto: PN 31.12.19 (130.000) – PN al 31.12.18 (80.000) = 50.000 (pertanto abbiamo un incremento capiente per i 50.000 accantonati).
    • Base imponibile IRES 2019 = 110.000 di cui 50.000 tassati con aliquota 22,5% e 60.000 con aliquota 24%.

    Se l'incremento di patrimonio netto non dovesse essere capiente, quindi nell'esempio si ipotizzi pari a 30.000 (al posto dei 50.000), l'aliquota agevolata del 22,5% si applicherebbe solo sui 30.000 e sulla differenza  si va ad applicare l'aliquota ordinaria del 24%.

    Le disposizioni della mini-Ires si applicano anche alle ditte individuali, SNC, SAS in ordinaria, soggetti a Irpef, andando quindi a ridurre dei punti percentuali suddetti lo scaglione Irpef di riferimento.

    In caso di trasparenza fiscale l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta per la società partecipata è attribuito al socio in misura proporzionale alla sua quota e verrà tassato con lo scaglione Irpef di spettanza con la riduzione di punti percentuali corrispondente (per esempio per il 2019: - 1,5 punti percentuali).


     

     

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