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Dal 2018 decontribuzione al 50% per gli under 35

  • di Luigi Mondardini

    La misura è contenuta all'interno della legge di bilancio.

    Beneficeranno degli sgravi i giovani con meno di 35 anni nel 2018 e con meno di 30 anni dal 1° gennaio 2019 in poi. 
     
    Il beneficio dello sgravio contributivo interessa tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici e le assunzioni di dirigenti e riguarda tutte le assunzioni con contratto a tempo indeterminato anche attraverso la conversione di un contratto a termine o la stabilizzazione di un contratto di apprendistato. 
     
    L'esonero passa al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
     
    La riduzione resta applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi entro un tetto massimo di 3.000 euro su base annua  e viene applicata a condizione che il lavoratore abbia un determinato requisito anagrafico: 
     
    - per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, gli interessati devono avere meno di 35 anni di età;
    - per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 il limite anagrafico scende a meno di 30 anni di età. 
     
    Lo sgravio è subordinato alla condizione che i lavoratori assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro - qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non costituiscono però causa ostativa alla concessione dell'esonero).
     
    Si prevede, inoltre, che qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore possa usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione. 
     
    L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati: dunque i lavoratori avranno la copertura contributiva piena ai fini pensionistici.
     
    Il beneficio viene revocato con recupero delle relative somme laddove il datore proceda ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato o di un dipendente inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella stessa unità produttiva, effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione. 
     
     
    Il beneficio viene rafforzato con uno sgravio pari al 100% dell'importo dei contributi previdenziali (fermo restando i limiti anagrafici e il tetto di 3mila euro annui) per le assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo: 
     
    1) di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola -lavoro per il periodo minimo di ore ivi stabilito;
     
    2) di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
     
    Per quanto riguarda i contratti di apprendistato professionalizzante lo sgravio trova applicazione solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, sempre che quest'ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione. 
     
    Dal beneficio restano esclusi i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nonché i datori che rientrino nelle fattispecie di esclusione dagli incentivi in materia di lavoro contemplate, in via generale, dall'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 .
     
     
     
     
     

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