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Dal 2017 imprese minori tassate “per cassa”

  • di Luigi Mondardini

    Abbandonato il principio di competenza in caso di regime semplificato.

    Si estende alle c.d. “minori”, il principio di cassa, già previsto per gli esercenti arti e professioni.
     
    La novità ,  operativa a decorrere dal periodo d’imposta 2017, dovrebbe essere attuata mediante la completa sostituzione dell’art. 18 del DPR 600/73, per adeguare al nuovo regime di determinazione del reddito l’intero impianto contabile e  un’ampia modifica dell’art. 66 del TUIR.
     
    I limiti di ricavi per l’accesso alla contabilità semplificata ( 400.000 e 700.000 Euro ) restano immutati, ma calcolati  secondo il principio di cassa, tranne nel caso di primo passaggio a tale sistema (in cui sarebbe mantenuto il computo per competenza).
     
    Il nuovo art. 18 , risultante dalla bozza del Ddl. , prevede l’istituzione di distinti registri nei quali annotare in maniera cronologica – con riferimento alla data di incasso o di pagamento – i ricavi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio.
    I diversi componenti positivi e negativi di reddito, invece, vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
     
    I registri cronologici possono essere sostituiti dagli ordinari registri IVA, a condizione che negli stessi siano separatamente indicate le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta. 
     
    Qualora alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l’incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nel relativo anno, nei registri occorre riportare l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
     
    I ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d’imposta in cui avviene l’incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.
     
    Esercitando un’opzione di durata triennale, il contribuente avrebbe anche la possibilità di derogare parzialmente al regime di cassa, in sostanza, facendo coincidere la data di registrazione dei documenti ai fini IVA con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
     
    Rimane immutata rispetto all’attuale sistema la possibilità di optare per il regime contabile ordinario con efficacia almeno triennale.
     
    Il reddito imponibile si determinerebbe come differenza tra l’ammontare  dei ricavi e dei proventi di cui agli artt. 57, 85 e 89 del TUIR, percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute del medesimo periodo.
     
    Rimane confermato il concorso al reddito di altri componenti positivi e negativi, quali proventi immobiliari (art. 90 del TUIR), plusvalenze (art. 86 del TUIR), sopravvenienze attive (art. 88 del TUIR), minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 del TUIR). 
     
    Confermato anche il comma 2 dell’art. 66 per la deduzione delle quote di ammortamento.
     
    Non  assumono, invece, più rilevanza le rimanenze finali e iniziali; solo all’atto del passaggio alle nuove regole, sono deducibili dal reddito le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza.
     
    Al  fine di evitare salti o duplicazioni d’imposta, viene disciplinato (similmente a quanto previsto per il regime di vantaggio ex DL 98/2011) il trattamento dei componenti reddituali nell’ipotesi di transito dal regime contabile semplificato a quello ordinario, e viceversa; in sostanza, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.
     

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