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Dal 1° luglio i corrispettivi sono telematici

  • di Luigi Mondardini

    Quando il Registratore non è stato consegnato.

    Per coloro che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro, a partire dal 1 luglio 2019 scatta l’obbligo di  certificare i corrispettivi telematicamente vale a dire devono provvedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

     
    Può peraltro succedere di non essere ancora pronti con la nuova procedura.

    Chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate, con Circolare 15/E, diramata sabato 29 giugno.

    Riepiloghiamo i vari passaggi della nuova procedura.

    Il documento commerciale:

    • Il documento commerciale è  in pratica il “nuovo scontrino” emesso dal Registratore Telematico; tale documento va obbligatoriamente rilasciato  al cliente e sostituisce lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, Si ricorda che il documento commerciale  deve  essere emesso all’atto dell’operazione, così da poter immediatamente memorizzare il corrispettivo nel Registratore Telematico.

    Memorizzazione:

    • l’obbligo di memorizzazione elettronica resta giornaliero. I corrispettivi vengono memorizzati giornalmente in maniera immodificabile nel Registratore Telematico e poi, entro 12 giorni, trasmessi all’Agenzia delle Entrate

    Trasmissione telematica:

    • la trasmissione telematica dei corrispettivi,inizialmente  prevista a cadenza giornaliera, potrà essere effettuata (a regime) entro 12 giorni dalla data operazione cioè la consegna del bene  o l’incasso del corrispettivo. In pratica a partire dalla data di emissione dello scontrino , vi saranno  12 giorni per la trasmissione dei dati all’Agenzia.

     

    Il periodo transitorio:

    è comunque previsto un periodo transitorio, pari ai primi sei mesi dell’obbligo  vale a dire il  secondo semestre 2019 ,  nel corso del quale  è prevista una moratoria delle sanzioni. Attenzione:

    • in questo periodo non saranno comminate sanzioni se la trasmissione telematica sarà effettuata, anziché nei 12 giorni previsti in termini generali, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

     

    Premesso il quadro generale suindicato, vanno affrontati  alcuni aspetti operativi:

    • come comportasi in caso di mancata disponibilità del Registratore Telematico
    • cosa succede se non si è in grado di memorizzare e  come poter poi trasmettere i dati
    • cosa rilasciare al cliente in luogo del documento commerciale,se il registratore non è disponibile.

    La Circolare 15/E precisa che in fase di avvio, ovvero nei primi sei mesi dall’obbligo, e fino ad avvenuta attivazione del Registratore Telematico, l’obbligo di memorizzazione si considera assolto  mantenendo la precedente operatività giornaliera, vale a dire:

    • Rilasciando al cliente il “vecchio” scontrino fiscale o la ricevuta fiscale ;
    • Mantenendo in uso il registro dei corrispettivi ( che per i corrispettivi telematici è stato abolito).

    Tuttavia resta la questione della trasmissione telematica, che dovrà comunque essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


    Su quest’ultimo aspetto la Circolare precisa che le indicazioni  verranno fornite con un successivo Provvedimento.

     
    E’ possibile anche utilizzare , in alternativa,  l’applicazione web annunciata con Provvedimento Ade n. 99297 dello scorso 18 aprile.

    In sostanza, il sito web dell’Agenzia delle Entrate può essere utilizzato come un registratore di cassa, o meglio, come un Registratore Telematico.

    Per utilizzare l’applicazione web il contribuente dovrà entrare, tramite le proprie credenziali, sulla Piattaforma Fatture e Corrispettivi, alla voce documento commerciale on line.


    Tramite l’applicazione lo “scontrino elettronico” sarà imputato on line, direttamente sul sito dell'Agenzia, ed una volta finalizzato verrà memorizzato e reso stampabile, per il rilascio al cliente, assolvendo gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica.


     

     

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