Lo prevede la legge di stabilità 2016 che ha innalzato il limite per l’uso del contante.
A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 euro ed è quindi vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro, rispetto ai 1.000,00 euro precedenti.
Il limite di 2.999,99 euro vale anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’art. 17-bis del DLgs. 141/2010 (cambiavalute).
Viene confermata a 999,99 euro la soglia per il servizio di “rimessa di denaro” di cui all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 6 del DLgs. 11/2010 (c.d. “money transfer”).
Rimane immutato, a 1.000,00 euro, l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Inoltre resta fermo a 999,99 euro il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Viene inoltre prevista:
- l’abrogazione dell’art. 12 co. 1.1 del DL 201/2011 ai sensi del quale, in deroga al limite allora previsto (999,99 euro), i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l’importo, in forme e modalità che escludevano l’uso del contante e ne assicuravano la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
- dell’art. 32-bis co. 4 del DL 133/2014 ai sensi del quale, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al DLgs. 286/2005, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, erano tenuti – in base alla previgente disciplina – ad accettare pagamenti tramite carte di debito per importi superiori a 30,00 euro.
La legge di stabilità 2016 impone ai suddetti soggetti, e quindi, anche ai professionisti , :
- l’accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica)
- sopprime qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi ;
- precisa che i DM attuativi dovranno prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l’importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Ne consegue che la richiesta di pagamento tramite carte di debito o di credito potrebbe intervenire anche per importi pari o inferiori a 30,00 euro (limite operativo fino al 31.12.2015 per effetto delle indicazioni contenute nel DM 24.1.2014).