Tra gli articoli di maggior interesse vi è senz’altro l’art. 14 del decreto che pone a carico degli organi di controllo societario, così come al revisore contabile e alla società di revisione, l’obbligo di verificare che, l’organo amministrativo, valuti costantemente se:
- l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato; sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione; segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
Si pone quindi la necessità per le società di dotarsi di assetti organizzativi tali da consentire – per tempo - l’individuazione di eventuali indizi di crisi.
La segnalazione , motivata e per iscritto «…deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese».
I componenti l’organo di controllo e il revisore, in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, dovranno informare, senza indugio, l’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.
La segnalazione tempestiva all’organo amministrativo, costituisce causa di esonero dalla eventuale responsabilità solidale.
Diventano quindi fondamentali le modalità di segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo verso l’organo amministrativo , affinché sia tempestiva ed efficace e ciò per evitare di attivare procedure di allerta «esterna» con segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa.