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Crisi di impresa: arriva il codice

  • di Luigi Mondardini

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo.

    Pertanto in  attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 viene introdotto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

    Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità vale a dire consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e  salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

    Per l’entrata  in vigore del nuovo codice ,  l’articolo 389 dello schema del decreto legislativo di attuazione della L. 155/2017 prevede due distinti momenti.

    In particolare:

    a) Per le disposizioni dirette a disciplinare gli istituiti di regolazione della crisi e dell’insolvenza l’entrata in vigore è stata prevista entro 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, che dovrebbe avvenire entro il prossimo mese di febbbraio;

    b) Vi sono poi norme che entreranno in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure ,o che possono immediatamente agevolare l’attività istruttoria nelle procedure concorsuali,  nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d’allerta.

    Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie.

    Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è affidato nel frattempo il compito attribuito dalla legge di elaborare i c.d. “indicatori della Crisi”, da aggiornare ogni tre anni, per ciascuna tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat; indici da sottoporre all’approvazione del Mise e che consentiranno di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo segnali di difficoltà.

    Tra le novità di maggior rilievo:

    • immediatamente in vigore quelle che modificano gli articoli 2476 e 2486 cod. civ., (art.378 del codice della crisi d’impresa) in materia di responsabilità degli amministratori di S.r.l. e di poteri degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento della società.  Si tratta di due previsioni con le quali si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, prevedendo espressamente che essi rispondono verso i creditori sociali qualora il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti con l’introduzione di un criterio di liquidazione del danno conseguente all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio.

    Lo scopo della norma è sicuramente quello di responsabilizzare  gli amministratori di società che non si attivano in tempo per far emergere la crisi e chiedere aiuto agli organi preposti (Organismo di composizione della crisi d’impresa presso le camere di commercio), così da salvaguardare la continuità d’impresa.

    • Altra novità di particolare rilevo ed immediatamente efficace è la modifica dell’articolo 2086 cod. civ., (art. 375 del Codice della crisi) che obbliga l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

     

    • Infine la modifica dell’art. 2477 commi 3 e 4 del c.c. (art. 379 del codice della crisi)  in materia di società obbligate alla nomina del collegio sindacale  con una riduzione significativa dei  limiti previsti per l’adozione  dell’organo di controllo o del revisore unico; in particolare  prevedendo che:

    la nomina dell’organo di controllo e del revisore è obbligatoria se la società:

    1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
    2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
    3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    4. totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;
    5. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    6. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

    L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”. 

    La norma prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma.

    Il che significa che gli statuti devono essere adeguati entro nove mesi ; tuttavia le  società che non hanno l’obbligo di adeguare gli statuti potrebbero trovarsi (qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero superamento di uno dei limiti nei due esercizi precedenti) entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e, quindi, anche nella prossima assemblea di approvazione bilancio.

     

     

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