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Credito iva trimestrale: rimborso/compensazione

  • di Luigi Mondardini

    Il modello IVA TR

    I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale previa presentazione del mod. IVA TR.

    Si ricorda che :

    • il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000.
    • Per le  richieste di compensazione di importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità; inoltre l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
    • Per i  soggetti ISA con un punteggio almeno pari a 8 devono essere considerati i benefici collegati con il regime premiale.

     

    Entro il 30.4.2020 va inviato il mod. IVA TR relativo al credito del primo trimestre 2020, utilizzando il nuovo modello aggiornato recentemente dall’Agenzia delle Entrate.

    Dovrebbe essere riconosciuto il differimento del termine al 30.6.2020 "concesso" dal c.d. "Decreto Cura Italia".

    Per la richiesta in esame deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti.

    1. Effettuare, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative a beni ammortizzabili. Sono  considerate “ad aliquota zero” le operazioni attive assoggettate a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 (cessioni di fabbricati di cui alla lett. a-bis, DPR n. 633/72, servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui alla lett. a-ter, ecc.) Anche le operazioni soggette a split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 sono ricomprese tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base al requisito dell’aliquota media.

     

    1. Effettuare operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate. Tra le “operazioni effettuate” vanno considerate anche le operazioni non soggette ad  IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, perle quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis.

     

    1. Effettuare acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti / importazioni di beni e servizi imponibili. Il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

    L’acquisizione di un bene ammortizzabile in leasing, non potendo essere annoverato tra i beni di proprietà dell’utilizzatore, non dà diritto al rimborso in base al requisito in esame.

     

    1. Effettuare le seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-

    septies, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia:  lavorazioni relative a beni mobili materiali;  trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;  servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;  servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare; di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate. Anche ai fini della verifica del requisito in esame, rilevano le fatture emesse relativamente alle “altre” operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura

     

    La richiesta di rimborso e/o compensazione è riferita al credito maturato nel trimestre e non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente.

    Per la richiesta di rimborso / compensazione in esame il soggetto interessato deve compilare /inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposito mod. IVA TR recentemente aggiornato dal Provvedimento 26.3.2020.

    In particolare, si rammenta che il rimborso del credito IVA di importo:

    -  fino a € 30.000 è erogato senza garanzia e non richiede il visto di conformità; il  predetto limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno.

    - superiore a € 30.000 richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato alternativamente  previa prestazione di garanzia ovvero  senza garanzia presentando l’istanza munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e “allegando” alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;

    superiore a € 30.000 richiesto da un soggetto “a rischio”, è erogato previa prestazione di garanzia.

     

    Il regime premiale (ISA) prevede l'esonero dall'apposizione del visto di conformità / prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui a favore dei soggetti che dall'elaborazione dell'Indice 2018 hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8.

    Il beneficio in esame riguarda il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2020, relativo al 2019, ovvero del credito IVA dei primi 3 trimestri 2020.

    La stessa Agenzia nella citata Circolare 17/E ha puntualizzato che “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020.

    Si ricorda  che:

    • l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda le richieste di compensazione del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 5.000;
    • l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

    Con riferimento all’individuazione del limite di € 5.000 la stessa Agenzia, come sopra accennato, specifica che “il limite di 5.000 euro «annui» per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.

    Di conseguenza “ipotizzando un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel primo trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza l’apposizione del visto di conformità. Se, tuttavia, il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull’istanza deve essere apposto il visto, al di là degli effettivi utilizzi”.

    Il mod. IVA TR va presentato in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Pertanto per il primo  2020: entro il  30.4.2020

    A seguito dell'emergenza "coronavirus" l'art. 62, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" ha tra l'altro disposto il differimento al 30.6.2020 degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020.

    Si ritiene verosimile ipotizzare che tale differimento trovi applicazione anche per la presentazione del mod. IVA TR relativo al primo trimestre 2020 (è auspicabile un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate).

    Relativamente alla possibilità di integrare / modificare il mod. IVA TR, nella Risoluzione 11.11.2014, n. 99/E, l’Agenzia ha precisato che con un mod. IVA TR “integrativo” il contribuente può modificare la destinazione del credito IVA da compensazione a rimborso o viceversa, entro il termine di (effettivo) invio della dichiarazione IVA annuale.

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