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Credito IVA: compensazioni dal 1° gennaio 2016

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1° gennaio 2016 è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva 2015.

    In relazione all'ammontare del credito utilizzabile sussistono alcuni limiti. Si ricorda inoltre  che esiste un limite alla compensazione orizzontale di 700.000 Euro.
     
    Fino a 5.000 Euro, non sussistono  problemi;  per compensare importi superiori a 5mila euro, occorre attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA ( che conviene presentare in forma  autonoma entro febbraio).
     
    Per importi superiori a 15mila euro serve il visto di conformità, rilasciato da parte di un soggetto abilitato.
     
    Si ricorda, inoltre, che occorre prestare attenzione alle modalità di presentazione del Modello F24.
     
    La  compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:
     
    - dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 €: pertanto  il credito IVA 2015, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall’1.1.2016; 
     
    - dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per importi superiori a 5.000 € ; di conseguenza il credito IVA 2015, di importo pari a 11.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 Euro . 
     
    Una volta raggiunto il limte di 5.000 Euro, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2016.  In tal caso è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline.
    Il modello F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. 
    - per importi superiori a 15.000 € (aumentato a 50.000 Euro per le start-up innovative, di cui all'art. 25 D.l. 179/2012) serve il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
     
    Occorre porre attenzione all’utilizzo del mod. F24, Infatti:
     
    - in caso di presentazione di un mod. F24 a zero, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline); 
     
    - in caso di presentazione di un mod. F24 a debito, con o senza compensazione, questo va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel/Fisconline/remote/home banking).
     
    I titolari di partita Iva  sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per i modelli  F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA  di importo annuo superiore a € 5.000.
     
    Per poter utilizzare in compensazione il credito annuale Iva per importi superiori a 5.000 Euro  bisogna attendere il giorno 16  del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva.
     
    Dal 1° febbraio 2016 è possibile presentare la dichiarazione Iva autonoma, anticipando così il momento in cui è possibile l’utilizzo in compensazione del credito. 
     
    Con la presentazione del mod. IVA 2016 entro il mese di febbraio sarà possibile utilizzare in compensazione il credito IVA 2015 già dal 16.3.2016. 
     
    Si ricorda che è comunque  possibile  presentare la dichiarazione IVA all'interno del modello Unico; in questo caso peraltro  si dovrà attendere la presentazione di Unico per poter utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5mila Euro.
     
    La presentazione del mod. Iva 2016 entro il 29.2.2016 esonera  dalla presentazione della Comunicazione dati Iva.
     
     
     
     
     
     
     

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