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Credito di imposta sanificazione

  • di Luigi Mondardini

    Entro il 7 settembre la domanda

    I soggetti interessati:

    sono le imprese e  i lavoratori autonomi, inclusi i contribuenti forfetari e minimi nonché enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a prescindere dall’attività esercitata

    Oggetto :

    le spese sostenute per  la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per la tutela della salute; ad esempio  mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi incluse le spese di installazione

    Ambito temporale delle spese:

    Deve trattarsi di spese  sostenute nel 2020 (anche prima del 19.5.2020).

    Ammontare del credito :

    E’ pari al 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 100.000; pertanto il tetto massimo spettante è pari a € 60.000 . Tuttavia il  credito d’imposta effettivamente spettante sarà pari all’ammontare richiesto moltiplicato per la percentuale individuata con Provvedimento da emanare entro l’11.9.2020.

    Utilizzo del credito:

    Successivamente al sostenimento delle spese agevolabili il credito è utilizzabile  in compensazione nel mod. F24 oppure  nel mod. REDDITI 2021 a riduzione delle imposte dovute. Il credito residuo può essere riportato ai periodi d’imposta successivi, ma non richiesto a rimborso.

    Adempimenti:

    La presentazione della comunicazione delle spese su apposito modello va effettuata entro il 7.9.2020. Nel modello vanno indicati  :

    • le spese sostenute fino al mese precedente la data della sottoscrizione della comunicazione; ?
    • le spese che si prevede di sostenere dal mese di sottoscrizione al 1.12.2020.

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