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Credito di imposta per nuovi investimenti

  • di Luigi Mondardini

    Rivista la disciplina delle agevolazioni.

    Al posto del  c.d. maxi / iper ammortamento, viene concesso un  credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24.

    Dal 2020 è quindi stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”, con il riconoscimento, tra l’altro, di 3 distinti crediti d’imposta in luogo dei previgenti maxi / iper ammortamento.

    Tale credito riguarda  gli investimenti in beni strumentali “generici” ed è pari al

    6% del costo; per i beni strumentali “Industria 4.0” spetta un credito d’imposta

    differenziato in base al costo sostenuto (40% fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni); infine nel caso di beni immateriali il credito d’imposta è pari al 15% del costo.

    In particolare i nuovi crediti d’imposta spettano per gli investimenti effettuati nel 2020 (nonché entro il 30.6.2021 al sussistere di determinate condizioni):

    a) in beni strumentali nuovi “generici” (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento);

    b) in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell’iper ammortamento);

    c) in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali).

    Con riferimento alle ultime due categorie di beni l’agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Il nuovo credito d’imposta spetta a imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito, nonché ai  lavoratori autonomi.

    Il beneficio può ora essere usufruito anche dai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito, in precedenza esclusi dal maxi ammortamento.

    Il credito d’imposta in esame non spetta alle imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n.

    14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali.

    L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati  nel periodo 1.1 - 31.12.2020, ovvero entro il 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 i l relativo ordine risulti accettato dal venditore e  sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    L’acquisizione del bene può essere effettuata a titolo di proprietà ovvero in leasing. In tale ultimo caso il beneficio spetta all’utilizzatore.

    ll credito d’imposta in esame è escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali entro il 31.12.2019  è stato effettuato l’ordine,  è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo. Per tali investimenti “resta ferma” la possibilità di usufruire del maxi ammortamento nella misura del 30%.

    Sono esclusi dal beneficio :

    • gli investimenti in  veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
    • in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
    • fabbricati e costruzioni e  beni ricompresi in particolari  gruppi.
    • Di fatto, le esclusioni sono pressoché le medesime previste per la fruizione del maxi ammortamento.

    Il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

    Esempio:

    la Beta srl acquista nel 2020 l’arredamento dell’ufficio il cui costo è pari a € 30.000 + IVA; il  credito d’imposta spettante è pari a 1.800 Euro ( 30.000 x 6%), utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24  in 5 quote annuali di pari importo ( 360 Euro) , a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni agevolati.

    L’utilizzo del credito d’imposta in esame anno, non è soggetto alle limitazioni introdotte dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” per i crediti relativi a IRPEF / IRES e relative addizionali e all’IRAP. Di conseguenza, ancorché l’importo utilizzato in compensazione sia superiore a € 5.000, non è richiesta la preventiva presentazione del mod. REDDITI.

    Così, per gli investimenti effettuati nel 2020 in beni la cui entrata in funzione si realizza in tale anno, il credito potrà essere utilizzato già dall’1.1.2021.

    Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

    Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa in esame. A tal fine può essere utilizzata la  seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194,Legge n. 160/2019”.

    In linea generale, il nuovo credito risulta meno vantaggioso, in termini di ammontare di beneficio spettante, rispetto alla previgente agevolazione.

    Va tuttavia considerato che il nuovo credito d’imposta è fruibile anche dai contribuenti forfetari, è utilizzabile nel mod. F24, a decorrere dall’1.1 dell’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, in compensazione di contributi, ritenute, IVA, imposte dirette, ecc.

     

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