>

Credito di imposta locazioni

  • di Luigi Mondardini

    Può essere oggetto di cessione, anche parziale.

    Tra le misure adottate dal decreto “Rilancio”, decreto legge n. 34/2020, introdotte per mitigare gli effetti negativi derivanti dall’adozione delle misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e cercare di incentivare la ripresa di numerose attività economiche, con l’art. 28 si introduce un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e sull’affitto d’azienda.


    La disposizione prevede che :

    • Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione
    • con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019,
    • spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività agricola, d’impresa o di lavoro autonomo.
    • Viceversa  per i contratti di affitto d’azienda e per i contratti aventi ad oggetto servizi a prestazioni complesse, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività economica, la misura del credito d'imposta si riduce al 30% del canone dovuto.
    • Per le strutture alberghiere, in relazione alle quali l’effetto negativo delle misure di prevenzione e contenimento è stato ancora più stringente, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

    La misura del credito è commisurata all’importo versato per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

    Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con
    riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

    L’agevolazione non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 65 del decreto “Cura Italia”.

    Il credito può essere fruito :

     

    • a condizione che il conduttore abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, di almeno il 50%, rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Tale condizione non opera per gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore, e per gli enti religiosi riconosciuti civilmente ai quali il credito è concesso senza particolari vincoli.

    Il credito è riconosciuto a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.


    In alternativa il credito può essere utilizzato in compensazione, ma solo in un momento successivo al pagamento del canone.


    Fino  al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta può essere oggetto di cessione, anche parziale.
    I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità previste per il cedente, eventualmente anche mediante fruizione dello stesso in compensazione.

    Alle disposizioni in commento non si applicano i limiti previsti dalla legge con riferimento agli istituti previsti in materia di compensazione orizzontale e verticale.

    L’eventuale cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni in merito al controllo sulla effettiva spettanza del credito d'imposta, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari.
    I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, verranno definite le modalità attuative della presente disposizione.

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link