>

Credito di imposta al 110%: possibili utilizzi

  • di Luigi Mondardini

    Il Decreto Rilancio convertito in legge (n. 77/2020).

    L’aumento al 110% delle  percentuali di detrazione previste per eco-bonus e sisma bonus riguardano le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 dicembre 2021 concernenti i seguenti interventi:

     

    • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi;
    • interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitore di acqua calda sanitaria a condensazione;
    • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari (fino ad un massimo di 2) situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitore di acqua calda sanitaria a condensazione


    Inoltre la detrazione del 110% è stata estesa anche:

     

    • agli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 DL n. 63/2013 a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi suddetti;
    • a  tutti gli interventi antisismici previsti dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.


    Ai fini del Superbonus gli interventi di efficienza energetica devono assicurare  nel loro complesso  il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.


     

    Destinatari  del Super-bonus 110%:

    • le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti o professioni;
    • i condomini;
    • gli istituti case popolari comunque denominati;

     

    • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
    • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;


    La detrazione è stata estesa anche per gli interventi effettuati per:

    • le seconde case;
    • gli interventi con demolizioni e ricostruzioni.


    I soggetti che sosterranno tali spese fino al 31 dicembre 2021 ( art.121 del Decreto Rilancio) , potranno optare per:

     

    1. utilizzo diretto della detrazione, alternativamente
    2. sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari alla somma dovuta, anticipata dal fornitore che ha effettuato i lavori e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
    3. trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.


    Le disposizioni dell’art. 121 si applicano per le spese relative agli interventi di:
     

    • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16bis, comma 1, lettera a) e b) del TUIR;
    • efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013;
    • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 D.L. n. 63/2013;
    • recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti;
    • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16 bis del TUIR;
    • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16 ter D.L. 63/2013;


    I crediti di imposta per gli interventi suddetti, potranno :

     

    • essere utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazioni non fruite.

     

    Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, il contribuente deve richiedere:
     

    • il visto di conformità dei dati alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta;
    • asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni, e la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi effettuati.


     

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link