E’ pari al 60% del canone di marzo.
Viene introdotta una particolare agevolazione per coloro che esercitano un’attività d’impresa e detengono in locazione un immobile di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
A costoro viene riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.
Tale misura vale solo per chi esercita un’attività d’impresa, restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”).
L’agevolazione si riferisce alle “locazioni”, senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di immobili in categoria C/1.
Per chi esercitano un’attività d’impresa utilizzando un immobile in categoria C/1 in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione non spetterà alcun credito d’imposta, quali ad esempio un contratto di comodato o detenuti in proprietà.
Il credito d’imposta trova applicazione per qualsiasi immobile in categoria catastale C/1, indipendentemente da quella che è la metratura del locale oggetto di locazione.
Viceversa la misura non si estende per chi esercita un’attività d’impresa conducendo in locazione un immobile in categoria catastale diversa dal C/1, ad esempio, un immobile in categoria catastale C/3 “Laboratori per arti e mestieri”.
Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d’imposta in esame, esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’ambito del modello F24, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi.
Ancora non è stato chiarito il momento temporale di utilizzabilità del credito; in assenza di un’indicazione normativa specifica, è presumibile che il credito d’imposta sia utilizzabile già a partire dalla prima scadenza utile successiva (16 aprile 2020).
Il credito d’imposta non si applica alle attività commerciali che non sono state sospese.
Quindi, ad esempio, le attività di ristorazione che esercitano in un locale C/1 condotto in locazione potranno usufruire del credito d’imposta, in quanto sospese dal richiamato decreto. Un supermercato, invece, non potrà fruire del credito d’imposta, in quanto rientrante nei soggetti esclusi dalla sospensione.