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Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti

  • di Luigi Mondardini

    Se accertati , danno diritto ad un credito di imposta.

    Occorre dunque un accertamento  con procedimento giurisdizionale e convalida di sfratto affinché  i canoni di locazione non percepiti diano  diritto ad un credito di imposta.
     
    L’art. 26 del Tuir dispone che:
     
    - per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
     
    Per la quantificazione del credito di imposta occorre  calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti rideterminando  la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
     
    Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni .
     
    Pertanto si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2006, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2015.
     
    Le operazioni di riliquidazione devono tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
     
    Ove in seguito si verifichi una riscossione totale o parziale dei canoni,  per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporterà , scatta l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
     
    Il credito d’imposta :
     
    - può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
     
    - Qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
     

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