Per coloro che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.
Si tratta dei contribuenti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 e cioè:
- le società di capitali , enti commerciali, società di persone ;
- le imprese individuali ;
- le banche e gli altri enti e società finanziari;le imprese di assicurazione;
- le persone fisiche e le società semplici (e quelle a esse equiparate) esercenti arti e professioni;
- alcuni soggetti del settore agricolo .
Il riconoscimento del credito d’imposta è espressamente subordinato alla circostanza che i contribuenti non dispongano di lavoratori dipendenti.
Il credito d’imposta, riconosciuto in misura pari al 10% dell’Irap lorda è fruibile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.
La compensazione in esame è di tipo “orizzontale” in quanto il credito può essere utilizzato anche per debiti diversi da quelli relativi al pagamento dell’Irap e, quindi, non vi è una diretta correlazione tra il credito maturato e l’Irap dovuta per ciascun periodo d’imposta.
L’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che “il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d’imposta costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 88 del Tuir. Diversamente, il credito d’imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del Tuir” .
Nel modello di dichiarazione Irap, il credito d’imposta deve essere indicato all’interno del Quadro IS , rigo IS90.