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Cosa fare per richiedere il credito IVA. Prontuario per tutti

  • di Francesco Mondardini

    A volte, lo Stato è pure debitore del contribuente... 

    Martedì prossimo, 31 luglio, scadono i termini per richiedere l’IVA a credito del 2° trimestre a rimborso o in compensazione. Prima di scendere nei dettagli, consentitemi di fare un passo indietro. Che cos’è l’IVA a credito? Chiunque faccia impresa (in qualità di imprenditore, libero professionista, autonomo), chiunque insomma rientri nel tanto vociferato (e vessato) “popolo delle partite IVA”, compra e vende beni e servizi. Ciò genera un importo di IVA a debito o a credito che, semplificando all’estremo, dipende dal volume di vendite (IVA a debito) e di acquisti (IVA a credito). Spesso e volentieri, l’imprenditore si appoggia a un professionista per il calcolo (la cosiddetta “liquidazione”) dell’IVA e spesso, e malvolentieri, è costretto a “versare” l’IVA a debito. A volte, però, quale il passaggio di un fulmine a ciel sereno, l’IVA risulta a credito.

    Un credito che, affinché sia esigibile dal contribuente, deve essere riconosciuto. Affinché sia riconosciuto, il contribuente stesso deve farne richiesta alle Entrate. Per farlo, esiste un modulo, il Modello IVA TR (che sta per “trimestrale”, in quanto è indirizzato alle imprese in regime di IVA trimestrale) che va compilato e presentato telematicamente.

    Le ipotesi sono due: o ne si chiede l’utilizzo per una futura compensazione di imposte o si esige il rimborso “secco”.

    I termini di presentazione del modello IVA TR corrispondono all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento (per esempio, il 31/07 è la scadenza per il 2° trimestre). Dopodiché, a seconda dell’importo del credito in questione, vige una prassi differente riguardante la compensazione:

    • Credito IVA fino a 5.000 euro: utilizzo libero, previa presentazione del modello IVA TR;
    • Credito IVA superiore a 5.000 euro: necessità di apporre il visto di conformità* (che è concesso da un CAF o un professionista abilitato). In questo caso, la compensazione è possibile solo dal decimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

    Riguardo, invece, alla richiesta di rimborso, se il credito è:

    • superiore a 30.000 euro: è necessario presentare il visto di conformità o produrre una sottoscrizione da parte dell’organo di controllo congiuntamente a una dichiarazione sostitutiva attestante determinati requisiti patrimoniali.

     *la manovra correttiva 2017 ha abbassato la soglia del visto da conformità da 15.000 euro a crediti di 5.000.

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