Evitabili le sanzioni.
Dal 1° luglio 2019, i commercianti al minuto e assimilati che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari superiore a 400mila euro, devono:
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installare un «registratore telematico», che rilasci al cliente il nuovo «documento commerciale»;
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memorizzare elettronicamente, ogni giorno, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri nel «registratore telematico»;
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trasmettere telematicamente alle Entrate questi dati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
In caso di mancato invio telematico alle Entrate dei dati dei corrispettivi , relativi a luglio 2019, può ancora evitare le pesanti sanzioni per l’omesso invio trasmettendo i dati all’Agenzia entro il 2 settembre.
Si tratta della moratoria per chi ha continuato a emettere i vecchi scontrini o le ricevute fiscali, anche se dal 1° luglio 2019 sarebbe stato obbligato alla memorizzazione e all’invio dei dati tramite i nuovi «registratori telematici».
La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi sostituiscono la registrazione nel registro dei corrispettivi, anche se nella pratica questa contabilizzazione continua a essere effettuata per consentire lo scorporo dell’Iva e il calcolo della liquidazione mensile o trimestrale.
Le sanzioni per l’omissione di questi adempimenti non si applicano nel primo semestre di vigenza dei nuovi adempienti , vale a dire dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 , se i dati relativi ai corrispettivi giornalieri vengono trasmessi telematicamente alle Entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
La trasmissione deve avvenire mediante i servizi online dell’Agenzia nel portale «Fatture e corrispettivi».
Non c’è alcuna distinzione tra contribuenti mensili o trimestrali e la prima scadenza, per i corrispettivi del mese di luglio 2019, è il 2 settembre 2019 (il 31 agosto 2019 è un sabato).
In pratica nel primo semestre di vigenza dei nuovi obblighi, in virtù dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è possibile alternativamente:
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mettere in servizio il registratore telematico, con il rilascio del nuovo «documento commerciale», senza procedere all’invio dei dati entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione;
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continuare a utilizzare, fino alla messa in uso del registratore telematico, i vecchi scontrini (con memorizzazione giornaliera nei vecchi registratori di cassa non telematici) ovvero le ricevute fiscali, con la loro registrazione obbligatoria nel registro dei corrispettivi.