>

Corrispettivi: mancato invio telematico

  • di Luigi Mondardini

    Evitabili le sanzioni.

    Dal 1° luglio 2019, i commercianti al minuto e assimilati   che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari superiore a 400mila euro, devono:

    • installare un «registratore telematico», che rilasci al cliente il nuovo «documento commerciale»;
    • memorizzare elettronicamente, ogni giorno, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri nel «registratore telematico»;
    • trasmettere telematicamente alle Entrate questi dati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

    In caso di mancato invio  telematico  alle Entrate dei dati dei corrispettivi , relativi  a luglio 2019, può ancora evitare le pesanti sanzioni per l’omesso invio trasmettendo i dati all’Agenzia entro il 2 settembre.

    Si tratta della  moratoria  per chi ha continuato a emettere i vecchi scontrini o le ricevute fiscali, anche se dal 1° luglio 2019 sarebbe stato obbligato alla memorizzazione e all’invio dei dati tramite i nuovi «registratori telematici».

    La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi sostituiscono la registrazione nel registro dei corrispettivi, anche se nella pratica questa contabilizzazione continua a essere effettuata per consentire lo scorporo dell’Iva e il calcolo della liquidazione mensile o trimestrale.

    Le sanzioni per l’omissione di questi adempimenti  non si applicano nel primo semestre di vigenza dei nuovi adempienti , vale a dire  dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 , se i dati relativi ai corrispettivi giornalieri vengono trasmessi telematicamente alle Entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

    La trasmissione deve avvenire  mediante i servizi online dell’Agenzia nel portale «Fatture e corrispettivi».

    Non c’è alcuna distinzione tra contribuenti mensili o trimestrali e la prima scadenza, per i corrispettivi del mese di luglio 2019, è il 2 settembre 2019 (il 31 agosto 2019 è un sabato).

    In pratica  nel primo semestre di vigenza dei nuovi obblighi, in virtù dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è possibile alternativamente:

    1. mettere in servizio il registratore telematico, con il rilascio del nuovo «documento commerciale», senza procedere all’invio dei dati entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione;
    2. continuare a utilizzare, fino alla messa in uso del registratore telematico, i vecchi scontrini (con memorizzazione giornaliera nei vecchi registratori di cassa non telematici) ovvero le ricevute fiscali, con la loro registrazione obbligatoria nel registro dei corrispettivi.

     

     

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link