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Correzione di Unico a due vie

  • di Luigi Mondardini

    La Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di correggere la dichiarazione dopo la presentazione

    Una recente sentenza della Cassazione a Sezione Unite  (sentenza n. 13378 del 30/06/2016)  si è  è pronunciata sulla possibilità di correggere la dichiarazione dopo la presentazione.

    La sentenza stabilisce che In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata 

    -         non oltre i termini previsti per l’accertamento (art. 43 Dpr600) se diretta ad evitare un danno della P.A.

    -         mentre, se intesa a correggere  errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

    Al contribuente resta sempre la possibilità di richiedere  il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso, sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.

    Ricordiamo che la possibilità di correggere la dichiarazione ricorrendo a una integrativa in aumento o in diminuzione è possibile solo se la dichiarazione originaria è stata validamente presentata, cioè entro il termine massimo di 90 giorni dalla scadenza.

     

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