Gli avvisi bonari scaturiscono dai controlli ex art.36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/73.
Il controllo automatico ( art. 36-bis) riguarda tutte le dichiarazioni presentate ; si tratta di una procedura automatizzata di liquidazione sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria.
I controlli formali ( art. 36-ter) si applicano invece alle dichiarazioni selezionate a livello centrale e concernono il riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
Qualora l’Ufficio rilevi eventuali violazioni nella predisposizione delle dichiarazioni :
- procede ad inviare al contribuente una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.
- Il contribuente ha così la possibilità di versare una sanzione ridotta, se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le somme collegate agli avvisi bonari possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.
In caso di rateazione:
- il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario
- o di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva
ha come conseguenza la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
È peraltro esclusa la decadenza della rateazione in caso di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata ( per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro) ; tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Il contribuente può ovviare all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti tramite il ravvedimento operoso.