Aggiornati i livelli di contribuzione relativi ad artigiani e commercianti .
I valori retributivi sui quali applicare le aliquote e determinare le contribuzioni sono rimasti invariati, poiché la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al periodo 2015-2016 è risultata negativa (- 0,1%).
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è pertanto:
- 15.548 euro ( confermato)
- il massimale ammonta a 76.872 per coloro che si sono iscritti alle gestioni prima del 1 gennaio 1996, ovvero a 100.324 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data o successivamente.
Le aliquote contributive 2017 sono pari a: 23,55% per gli artigiani e 23,64% per i commercianti.
Restano confermate le riduzioni per i pensionati di età superiore a 65 anni, che usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti, e per i lavoratori di età inferiore a 21 anni, che pagano un’aliquota ridotta di 3 punti percentuali.
Gli artigiani dovranno corrispondere all’ente il contributo calcolato sul minimale di 3.668,99 euro (3.661,55 IVS + 7,44 euro di maternità) mentre i commercianti l’importo di 3.682,99 euro (3.675,55 IVS + 7,44 di maternità).
Per quanto riguarda la contribuzione IVS eccedente il minimale si applicheranno le aliquote sopra citate per la prima fascia di retribuzione annua (sino a 46.123 euro), mentre per i redditi superiori a tale soglia è previsto l’aumento dell’aliquota dell’1% disposto dall’art. 3-ter del DL 384/92.
I versamenti dovranno essere fatti mediante modelli di pagamento F24 alle scadenze che seguono: 16 maggio 2017;21 agosto 2017;16 novembre 2017;16 febbraio 2018.