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Contabilità semplificata per cassa

  • di Luigi Mondardini

    A decorrere dall’1.1.2017per le imprese in contabilità semplificata vale il principio di cassa.

    Il reddito verrà determinato in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza; in particolare, il reddito d’impresa è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute. 
     
    A tale importo vanno aggiunti: 
     
    - l’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR;
    - i redditi immobiliari di cui all’art. 90, comma 1, TUIR;
    - le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR;
    - le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR.
     
    Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.
     
    Va inoltre evidenziato che il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.
     
    Per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.
     
    Viene confermato il limite di ricavi, fissato dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata; i limiti sono per le prestazioni di servizi   € 400.000=, per le altre attività € 700.000 
     
    A tal fine va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario. 
     
    I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono:
     
    - annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute 
    - indicare  per ciascun incasso / spesa:  il relativo importo;  le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;  gli estremi della fattura / altro documento emesso.
     
    Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi / negativi di reddito. 
     
    I registri IVA sostituiscono i citati registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. 
    Al posto delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l’incasso / pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. 
     
    In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta in cui sono incassati / pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA. 
     
    Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. 
     
    In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento. Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017. 
     
    Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative. 
     
    Al contribuente è concessa la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria) L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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