Va conservato ed esibito all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.
La legge di stabilità 2016 prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa presenti nei bilanci 2014 e 2015, sia ai fini civilistici che fiscali.
Possono effettuare la rivalutazione i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio.
Sono ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.
La rivalutazione è consentita ai soggetti:
- in contabilità ordinaria
- in contabilità semplificata per i beni risultanti dal registro dei beni ammortizzabili.
Le imprese che si avvalgono della facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili, potranno fornire la prova richiesta dalla legge attraverso le indicazioni effettuate sul registro IVA.
Mancando un bilancio formale, per le imprese in contabilità semplificata , l’art. 15 della legge n. 342 del 2000 richiede la redazione di un apposito prospetto dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
Detto prospetto va conservato ed esibito all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta; non è richiesta la bollatura e vidimazione del prospetto in questione.
La rivalutazione per i soggetti in contabilità semplificata risulta più favorevole in quanto , l'ipotesi della tassabilità della distribuzione del saldo attivo di rivalutazione non è applicabile ai soggetti in contabilità semplificata.
Viceversa in capo ad una società di capitali, l'attribuzione sconta l'ordinario regime fiscale degli utili societari.