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Contabilità semplificata e regime di cassa

  • di Luigi Mondardini

    La legge di bilancio prevede l’adozione del criterio di cassa.

    Pertanto la scelta di transitare o di continuare ad applicare il regime di contabilità semplificata va fatta tenendo anche  conto che dal 1° gennaio 2017  l’adozione di tale regime comporterà il passaggio al principio di cassa, al posto di quello di competenza.
     
    Restano invariati i requisiti di accesso previsti dall’art. 18 del DPR 600/73; pertanto per l’accesso o la permanenza nel regime contabile semplificato, va verificato che i ricavi non abbiano superato nell’anno precedente i  limiti, eventualmente ragguagliati ad anno in caso di inizio attività di  400.000 euro, per imprese con oggetto prestazioni di servizi e di  700.000 euro, per imprese esercenti altre attività.
     
    Detti limiti di ricavi vanno computati in base al principio di competenza, adottato anche per la determinazione del reddito .
    Dal prossimo anno  le soglie andranno calcolate tenendo conto dei ricavi che sono percepiti in un intero anno (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l’attività). 
     
    Coloro che potrebbero accedere naturalmente al regime di contabilità semplificata possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime contabile ordinario.
     
    La prima conseguenza dell’adozione del regime semplificato consiste nell’adeguamento del sistema di registrazione contabile adottato finora al criterio di cassa.
     
    Ciò significa che  le registrazioni dovranno tenere conto delle date di incasso e di pagamento. 
     
    Contabilmente sono previste tre possibilità:
    - l’istituzione dei nuovi registri cronologici dei ricavi e delle spese in cui tali componenti vanno annotati con riferimento alla data di incasso o di pagamento, oltre alla tenuta dei registri IVA, dei beni ammortizzabili (se tenuto), del libro del lavoro (se necessario);
     
    - la tenuta dei registri IVA “integrati” con l’annotazione dei componenti che nell’anno non hanno avuto manifestazione finanziaria, in aggiunta agli altri registri sopra indicati; tali componenti non pagati e riscossi nell’anno dovranno essere riportati sui registri IVA relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria;
     
    - la sola tenuta dei registri IVA nei quali opera la presunzione che le date di incasso dei ricavi e di pagamento delle spese coincidano con quelle di annotazione su tali registri, fermi gli altri registri indicati al primo punto.
     
    Tale ultimo sistema risulta particolarmente semplificato rispetto a quelli precedenti, in quanto non occorre tenere nota ai fini contabili delle date di incassi e dei pagamenti. Si rileva peraltro che tale metodologia  può comportare il differimento della deduzione di una spesa, già pagata, solo al momento della ricezione del documento dalla controparte, oppure l’anticipo della tassazione di ricavi già fatturati, ma non ancora incassati.
     

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