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Contabilità semplificata: detrazione IVA

  • di Luigi Mondardini

    Le regole di detrazione IVA valide anche per il regime semplificato.

    Le regole di detrazione IVA valide anche per il regime semplificato.
     
    E’ quanto previsto dalla  circolare n. 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate.
     
    Con riferimento ad un’operazione effettuata ai fini IVA nel 2017 (es. cessione di beni consegnati il 22 dicembre 2017), la cui fattura viene ricevuta e registrata dal cessionario tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2018, l’Agenzia specifica che:
     
    - il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato anche nella dichiarazione relativa al 2017, da presentarsi entro il 30 aprile 2018, avvalendosi se necessario di un sezionale del registro IVA acquisti per annotare la fattura ricevuta;
     
    - la deducibilità del costo si verifica nell’anno 2018, assumendo che la data di registrazione della fattura coincida con quella in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo.
     
    Viceversa  se la fattura fosse registrata successivamente al 30 aprile 2018:
     
    - l’acquirente perderebbe il diritto alla detrazione della relativa IVA atteso che, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72 , l’imposta può essere detratta al più tardi nella dichiarazione IVA dell’anno in cui il diritto è sorto (nel caso di specie, l’anno 2017). 
     
    - Nessuna preclusione si verificherebbe, invece, per la deduzione del costo  in quanto la rilevanza reddituale è legata alla “data di registrazione dei documenti”.
     
    Qualora la fattura, relativa ad un’operazione del 2017,  sia ricevuta successivamente al 30 aprile 2018,  è comunque ammessa l’annotazione sul registro degli acquisti entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), cioè  registrata tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019; in questo caso:
     
    - il diritto alla detrazione dell’IVA è esercitabile entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2018);
     
    - la deducibilità del costo si verifica nell’anno 2019, vale a dire nel periodo in cui è registrata la fattura risultando ininfluente il momento in cui essa viene pagata.
     

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