Lo stabilisce la sentenza n. 93/2/17 del 20 aprile 2017 della C.T.P. di Cremona.
Secondo la Commissione è deducibile dal reddito professionale il compenso erogato al coniuge per le prestazioni rese nello svolgimento della propria attività di lavoro autonomo artistico o professionale.
L’art. 54 comma 6-bis del TUIR stabilisce che: “non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”.
La C.M: 25/E/1997 precisava che l’indeducibilità riguarda esclusivamente i compensi corrisposti ai familiari in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di collaboratori occasionali.
La locuzione “lavoro prestato” rimanda ad un rapporto di lavoro dipendente mentre quella di “opera svolta” ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale.
I giudici di Cremona hanno ritenuto che i costi sostenuti per remunerare l’attività libero professionale svolta dalla moglie (architetto) devono essere considerati “deducibili”.
Infatti, escluso che il rapporto esistente tra il ricorrente e la moglie sul piano lavorativo possa definirsi come di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione occasionale e considerato che la stessa Agenzia non ha messo in dubbio che le prestazioni siano state effettivamente eseguite, per la Commissione tributaria non vi sono ostacoli alla deducibilità dal reddito da lavoro autonomo dei compensi erogati al coniuge esercente una attività professionale.