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Confermata l’introduzione dell’IRI

  • di Luigi Mondardini

    Dal prossimo anno parte l’imposta sul reddito delle imprese.

    E’ un regime di  tassazione opzionale che prevede  un’aliquota unica del 24%  pari a quella IRES (dall’anno nuovo non sarà più del 27,5% bensì del 24%) da applicarsi sul reddito che l’imprenditore decide di  non prelevare.

    L’obiettivo è quello di incentivare il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese .

    Con la nuova IRI,  del 24%  l’utile lasciato in azienda non concorrerà alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore e alla  tassazione IRPEF ordinaria per scaglioni che viceversa si applicherà su  quello prelevato.

    Possono scegliere l’IRI  già dal 2017 solo le imprese individuali (compresa quella familiare), le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice ed, infine, le srl che hanno optato per la trasparenza fiscale.

    Andrà eseguita una comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel Modello Unico/2018.

    Requisito fondamentale da rispettare per poter optare per l’IRI è l’adozione della  contabilità ordinaria anche per scelta.

    Scegliendo l’IRI, su reddito rimasto in azienda, l’imprenditore non potrà far valere eventuali oneri personali detraibili/deducibili (come, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia, ecc.) che, invece, possono essere fatti valere esclusivamente sul reddito prelevato poiché è questo che concorrerà alla formazione del suo reddito ai fini IRPEF. 

    La scelta per l’IRI durerà 5 anni (ed è rinnovabile).

    Sembrerebbero esclusi dal regime i lavoratori autonomi/liberi professionisti, mentre certamente ne sono escluse le società di capitali (diverse dalla srl trasparente). 

    Per chi  sceglie il regime in commento e per il periodo di permanenza in esso, non troverà applicazione il comma 3 art. 8 TUIR, secondo cui, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

    Nell’IRI è previsto che le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione del regime, saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi (non c’è, dunque, alcun vincolo quinquennale).

    Tuttavia, nel caso in cui, al momento della fuoriuscita dal regime dovessero ancora esserci perdite inutilizzate, queste ritorneranno ad essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi del citato articolo 8, comma 3 TUIR, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.

     

     

     

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