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Con il 2017 diverse opzioni per imprese individuali e soc.di persone

  • di Luigi Mondardini

    Sono infatti possibili diversi regimi fiscali.

    La legge  di bilancio 2017) ha previsto l’introduzione della tassazione del reddito dei contribuenti “minori” secondo il principio di cassa e del  regime dell’imposta sul reddito d’impresa (ex art. 55-bis del TUIR).
     
    Sono stati modificati i criteri di determinazione della base imponibile delle imprese minori  per le quali ,  a decorrere dal periodo d’imposta 2017,  il principio di cassa sostituirà quello di competenza economica, quale regime naturale di determinazione del reddito imponibile dei suddetti contribuenti.
     
    Per i soggetti che potrebbero accedere “naturalmente” al regime di contabilità semplificata è, tuttavia, prevista la possibilità di esercitare l’opzione per adottare il regime contabile ordinario.
     
    A tal fine, i suddetti contribuenti devono tenere un comportamento concludente ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DPR 442/97 e comunicare l’opzione per la contabilità ordinaria mediante la compilazione del quadro VO, nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
     
    Rileva  pertanto la concreta attuazione  sin dall’inizio dell’anno o dell’attività, privilegiando il comportamento concludente del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili; pertanto  la compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA 2018, da presentare successivamente alle scelte operate nel 2017, si pone come adempimento formale successivo.
    Il  passaggio al regime della contabilità ordinaria comporta l’applicazione del criterio della competenza economica ai fini della rilevazione dei ricavi e dei costi che determinano il reddito di impresa.
     
    I contribuenti che intendono optare per la contabilità ordinaria potrebbero  valutare l’adozione del regime dell’imposta sul reddito d’impresa denominato IRI  con  decorrenza  dal 1° gennaio 2017.
     
    L’opzione IRI comporta la separazione  tra il reddito d’impresa reinvestito nella ditta/ società , che viene tassato con l’aliquota del 24%   e gli utili prelevati dall’impresa, che concorrono come reddito d’impresa alla tassazione proporzionale in capo al percipiente.
     
    L’esercizio dell’opzione per l’IRI risulta vincolante per cinque esercizi,  è rinnovabile e può essere adottato a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale. 
     
    Sempre sotto il profilo reddituale, la scelta di adottare la contabilità ordinaria in luogo di quella semplificata genera dei benefici anche ai fini dell’aiuto alla crescita economica (c.d. ACE).
     
    Le norme sull’ACE si applicherebbero anche nell’ipotesi in cui i suddetti contribuenti avessero optato per il regime IRI. 
    Del resto, le discipline in argomento possiedono il fine di favorire la patrimonializzazione delle piccole imprese.
     

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