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Comunicazione liquidazioni IVA

  • di Luigi Mondardini

    Scadenza: 17 settembre.

    Il termine è quello fissato per la trasmissione telematica delle Comunicazioni Periodiche delle Liquidazioni IVA.

    Oggetto della comunicazione saranno le risultanze delle liquidazioni IVA del secondo trimestre 2018 ovvero, per i contribuenti mensili, quelle dei mesi di aprile, maggio e giugno.

    Da un punto di vista operativo, la Comunicazione Periodica IVA dovrà essere predisposta in formato XML, nel rispetto del tracciato telematico normativamente previsto.

    Il file generato, prima di essere spedito, dovrà essere sottoscritto digitalmente, utilizzando una smart card o un token, oppure utilizzando lo strumento di firma elettronica dell'Agenzia delle Entrate, disponibile all’interno del Desktop Telematico e Entratel Multifile.

    Il file firmato, infine, dovrà essere inviato tramite l'apposito servizio disponibile sulla piattaforma "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate - SDI - Servizio di Interscambio.

    Nel caso di invio di più comunicazioni all'intermediario telematico è consentito predisporre un unico file "zippato" contenente più comunicazioni, con apposizione di firma solo sul file zip e invio dello stesso.

    Ai fini della compilazione si ricorda in particolare:

    - ai  righi  VP1 e VP2  andrà indicato l'ammontare delle operazioni effettuate / registrate nel periodo, al netto dell'IVA, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti ai fini IVA: operazioni imponibili, non imponibili, esenti ecc…., quelle "fuori campo" per carenza del presupposto territoriale (articolo da 7 a 7 septies D.P.R. 633/72  per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura.

    - i righi VP4 e VP5 (IVA esigibile e IVA detratta) servono per la  determinazione del debito o credito IVA maturato nel periodo; essi  devono essere compilati avendo riguardo all'esigibilità e detraibilità effettiva del periodo.

    - per le  operazioni passive sottoposte al meccanismo dell'integrazione dell'imposta (acquisti intracomunitari, operazioni reverse charge, ecc.), l'imponibile dovrà confluire solo nel rigo operazioni passive, mentre la relativa imposta dovrà essere indicata al rigo "IVA esigibile" ed anche al rigo "IVA detratta", sempreché, ovviamente, si tratti di imposta per la quale sia possibile esercitare il diritto alla detrazione.

    I  successivi righi, a partire dal VP6, sono tutti destinati ad accogliere gli ulteriori elementi utili a determinare il saldo a debito o a credito del periodo.

    Il rigo VP7 (debito a riporto) così come il VP8 (credito periodo precedente) dovranno trovare esatta corrispondenza con quanto indicato nella LI.PE. relativa al periodo (mese o trimestre) immediatamente precedente.

    Il rigo VP9 (credito dell'anno precedente), invece, è utilizzato per l'indicazione del credito risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente (Modello IVA 2018) che si è inteso riportare in compensazione verticale "IVA su IVA".

    Si ricorda infine di verificare la ricevuta di accoglimento delle comunicazioni inviate; in caso di scarto sarà possibile entro cinque giorni (lavorativi, da computarsi a partire dalla data della ricevuta di scarto) effettuare  un nuovo invio, in assenza di sanzioni.

    In caso di errore ,  è possibile (entro la scadenza) inviarne una nuova che andrà automaticamente a sostituire la precedente, senza irrogazione di sanzioni.

    Decorsa la scadenza sarà possibile effettuare correzioni inviando una nuova comunicazione e versando le dovute sanzioni (con possibilità di ravvedimento operoso), oppure esporre direttamente i dati corretti in sede di dichiarazione annuale (anche in questo caso saranno dovute le sanzioni, ravvedibili).

     

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