Esonero in caso di presentazione della dichiarazione IVA autonoma.
La comunicazione riepilogativa dei dati IVA deve essere presentata entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di presentazione della dichiarazione IVA annuale in via autonoma entro lo stesso termine, cioè entro la fine del mese di febbraio, si è esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
I soggetti passivi IVA1 devono presentare annualmente una comunicazione riepilogativa dei dati relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente. L'obbligo di presentazione della comunicazione è disposto dall'art. 8-bis del DPR 22.7.98 n. 3222.
La comunicazione deve essere effettuata entro il mese di febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati IVA relativi all'anno solare precedente; per il 2015, la comunicazione dati IVA deve essere presentata entro il 29.2.2016.
L'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA è stato abrogato; tuttavia, l'efficacia dell'abrogazione, inizialmente prevista a partire dall'anno d'imposta 2015, è stata differita all'anno d'imposta.
Di conseguenza, l'adempimento deve essere effettuato, per l'ultima volta, entro il mese di febbraio 2016, relativamente alle operazioni effettuate nel 2015. La comunicazione dati IVA non dovrà, quindi, più essere effettuata a partire dall'anno 2017 (relativamente all'anno 2016).
Sono esonerati dalla comunicazione annuale dati IVA i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale, in forma separata, entro la fine del mese di febbraio.
Tale esonero deriva dall'art. 17 co. 1 del DLgs. 9.7.97 n. 241, nella parte in cui stabilisce che la compensazione, nel modello F24, dei crediti IVA di importo annuo superiore a 5.000,00 euro può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale di rimborso (modello IVA TR).
E’ stato quindi previsto che i contribuenti intenzionati ad utilizzare in compensazione (ovvero a chiedere a rimborso) il credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale possono presentare la dichiarazione in via autonoma dall'1 febbraio, anziché nell'ambito del modello UNICO11.
Pertanto in caso di presentazione della dichiarazione in via autonoma entro il mese di febbraio resta, pertanto, escluso l'obbligo di presentazione, entro lo stesso termine, della comunicazione dati (art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.4 del DL 78/2009).
La possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in via autonoma è estesa a tutti i contribuenti, anche con dichiarazioni che evidenziano posizioni a debito.