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Comunicazione ENEA bonus energia

  • di Luigi Mondardini

    Detrazione del 65% , necessario trasmettere all’ENEA la documentazione.

    Le spese per le quali viene riconosciuta la detrazione pari al 65%  devono  essere collegate  ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. 
     
    La Legge di bilancio 2018 ha abbassato , a partire dalle spese sostenute nel 2018, dal 65% al 50%, la detrazione in riferimento a specifici interventi, quali ad esempio l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari. 
     
    In generale gli interventi  concernono:
     
    - la riduzione del fabbisogno energetico; il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti ecc.); l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. 
     
    - Inoltre l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del Decreto Legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
     
    - Il beneficio fiscale è esteso alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
     
    Ai fini del riconoscimento  della detrazione del 65% per interventi di efficientamento energetico i contribuenti interessati alla detrazione devono trasmettere all’ENEA:
     
    - copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, allegato A al “decreto edifici” - D.M. 19 febbraio 2007 (l’attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre nonché per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale);
    - la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.
     
    L’invio della documentazione deve essere effettuato:
    - attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (ottenendo apposita ricevuta);
    - oppure a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, esclusivamente qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA. 
    - La documentazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori ( il “collaudo”)
     

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