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Comunicazione dati fatture al 6 aprile

  • di Luigi Mondardini

    In luogo del termine ordinario del 28 febbraio 2018.

    La comunicazione dei dati delle fatture per il secondo semestre 2017 potrà essere effettuata entro il termine del 6 aprile 2018.

    Entro il 6 aprile 2018 potranno anche essere integrate, senza sanzioni, le comunicazioni relative al primo semestre 2017.

    Le modifiche riguardano il solo anno d’imposta 2017, mentre, per l’anno d’imposta 2018 è stato consentito l’invio semestrale dei dati e differito il termine relativo al primo semestre/secondo trimestre dal 16 settembre al 30 settembre 2018.

    Da un punto di vista formale il nuovo termine del 6 aprile 2018 potrebbe avere effetti anche per la comunicazione dati delle liquidazioni.  Le due comunicazioni trovano la propria genesi nel medesimo decreto (DL 193/2016) e, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto costituire un unico adempimento.


    Il provvedimento n. 29190/2018 dell’Agenzia delle Entrate aggiorna anche le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle fatture; recependo il disposto dell’art. 1-ter del DL 148/2017, l’invio dei dati, in forma analitica, viene limitato esclusivamente:

    - al numero di partita IVA delle controparti (o, in assenza della partita IVA, al codice fiscale);

    -        alla data e al numero della fattura (bolletta doganale o nota di variazione);

    -        alla base imponibile IVA, all’aliquota e all’imposta;

    -        alla tipologia dell’operazione (qualora l’imposta non sia indicata in fattura).

    Viene, inoltre, allegato al provvedimento l’elenco dei controlli effettuati sul file Dati Fattura, con i relativi codici di errore e le motivazioni dello scarto del file.

    Anche le comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, di natura integrativa, potranno essere inviate avvalendosi della riduzione del contenuto informativo prevista dall’art. 1-ter del DL 148/2017, senza che vi sia l’applicazione delle relative sanzioni.

    La possibilità di integrare i dati delle fatture del primo semestre 2017 senza sanzioni entro il 6 aprile 2018, stando al tenore letterale del provvedimento,  riguardare le comunicazioni che sono state omesse (entro il termine del 16 ottobre 2017).

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